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Affiancamento dopo maternità: partono gli sgravi INPS per le sostituzioni prolungate

di Barbara Weisz

22 Aprile 2026 07:03

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Prolungamento sostituzioni con contratti di affiancamento agevolati con riduzione INPS del 50%: istruzioni per l'attuazione della misura in Manovra 2026.

Con il Messaggio 1343/2026, l’INPS rende operativa per le piccole imprese che assumono per sostituzione di maternità lo sgravio contributivo del 50% anche nel periodo di affiancamento successivo al rientro della dipendente, purché restino rispettati i requisiti già previsti dalla norma. L’agevolazione riguarda le aziende sotto i 20 dipendenti, per le quali il beneficio può accompagnare il passaggio di consegne fino al limite fissato dalla legge.

Affiancamento dopo il rientro coperto da sgravio INPS

Si tratta di una delle misure per famiglie della Manovra 2026. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 4 del Dlgs 151/2001 consente di prolungare il contratto di sostituzione per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita per maternità, entro il primo anno di vita del bambino.

Lo sgravio è riservato ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti, requisito che deve sussistere al momento dell’assunzione del sostituto. L’agevolazione riguarda la quota contributiva a carico del datore di lavoro e segue la disciplina già prevista per le assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

Se il contratto era stato attivato per coprire il periodo di assenza e il bambino non ha ancora compiuto un anno al momento del rientro, il datore di lavoro può prolungare il rapporto per l’affiancamento e continuare a utilizzare la riduzione del 50% anche su questo periodo aggiuntivo.

Ad esempio, se un’azienda ha effettuato un contratto di sostituzione per sei mesi, coprendo il periodo di assenza della lavoratrice per maternità applicando lo sgravio contributivo del 50%, fino all’anno scorso questo contratto necessariamente terminava al rientro in azienda della lavoratrice mentre ora può essere prolungato fino a quando il figlio non compie un anno.

Basta il requisito dei 20 dipendenti

In presenza dei requisiti richiesti, anche questo periodo rientra nel regime agevolato. La riduzione contributiva, quindi, non si esaurisce con il rientro della lavoratrice in azienda ma può accompagnare la fase finale del rapporto, che serve a rendere più ordinato il reinserimento e il trasferimento delle attività. L’unico criterio da rispettare è la dimensione aziendale. In caso di somministrazione, il parametro da guardare resta la base occupazionale dell’utilizzatore. Il vantaggio contributivo viene recuperato secondo la procedura già prevista dall’INPS. Il beneficio resta infatti collegato alla stessa causale sostitutiva e non apre una finestra autonoma svincolata dai limiti temporali di legge.

Procedura INPS per datori di lavoro

Le istruzioni operative INPS per attuare la nuova misura si inseriscono nel riassetto più ampio della disciplina sul congedo parentale 2026 e sugli strumenti di conciliazione vita lavoro introdotti dalla Manovra. Per le imprese, il vantaggio è evidente soprattutto nei contesti in cui il rientro richiede un passaggio di attività, clienti o procedure interne.

Restano ferme anche le istruzioni di prassi già note: l’azienda deve attestare la sussistenza del requisito occupazionale e la natura sostitutiva del rapporto.

Sul piano amministrativo, il datore di lavoro utilizza la stessa procedura INPS già prevista per il contratto di sostituzione originario. Il riferimento resta il codice di autorizzazione 9R, che identifica le aziende aventi titolo allo sgravio per le assunzioni in sostituzione ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Dlgs 151/2001.

Le regole sullo sgravio per sostituzione maternità

La disciplina di base resta quella prevista dall’articolo 4 del dlgs 151/2001: nelle aziende con meno di 20 dipendenti, l’assunzione a termine effettuata per sostituire una lavoratrice o un lavoratore assente in congedo di maternità, paternità, parentale o per malattia del figlio consente di applicare uno sgravio contributivo del 50% sulla quota a carico del datore di lavoro. L’agevolazione può essere riconosciuta fino al compimento di un anno di età del figlio oppure, in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. La misura si applica anche nelle imprese in cui operano lavoratrici autonome, secondo le regole e i limiti temporali fissati dalla stessa norma.