Tratto dallo speciale:

Forfettari e Dichiarazione IVA 2024: cosa fare al superamento soglia

di Alessandra Gualtieri

16 Febbraio 2024 19:41

In caso di sforamento dei 100mila, il forfettario decade subito dal regime e applica imposte ordinarie, con obbligo di rettifica e Dichiarazione IVA 2024.

Se nel corso dell’anno vengono superati i 100mila euro di ricavi o compensi, si fuoriesce subito dal regime forfettario e scatta l’applicazione IVA per tutte le operazioni effettuate dopo il superamento della soglia stabilita. Se invece si supera la soglia degli 85mila euro, di effetti fiscali sono rimandati al successivo anno d’imposta.

I chiarimenti sull’applicazione della disciplina fiscale sono contenuti nella circolare 32/2023 dell’Agenzia delle Entrate, che torna di grande attualità in vista della Dichiarazione IVA annuale, obbligatoria sia per coloro che sono transitati al regime agevolato provenendo da uno ordinario sia per i nuovi fuoriusciti.

Il provvedimento aveva a suo tempo fornito chiarimenti e precisazioni sulle nuove condizioni di permanenza e di fuoriuscita dal regime dei forfetari, che ora tornano utili per dirimere dubbi in materia di obblighi dichiarativi.

Dichiarazione IVA per Forfettari sopra 100mila euro

La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 54, legge n. 197/2022) ha modificato la disciplina del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015).

Non soltanto ha introdotto un nuovo limite (85mila euro) per i ricavi e compensi percepiti dai contribuenti forfettari che si trovano nel regime agevolato, ma ha anche introdotto una seconda soglia da 100mila euro, al superamento della quale scatta l’uscita immediata (nello stesso anno dello sforamento), perdendo i benefici della flat tax al 15% ed applicando l’IVA per le operazioni successive allo superamento.

In caso di sforamento in corso d’anno, è dunque necessario calcolare le imposte in base al reddito da determinare attraverso le modalità ordinarie, rispettando nel contempo tutti gli adempimenti fiscali previsti. In casi come questi, inoltre, diventa indispensabile comunicare la variazione con la prima dichiarazione annuale utile, come il Modello IVA 2024.

Rettifica IVA con fuoriuscita da flat tax

Il regime fiscale agevolato dei forfetari è naturale (non si esercita tramite opzione ma vi si ricade in automatico) per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale (Partite IVA). Vi rientrano i soggetti che possono vantare entrambi i seguenti requisiti nell’anno d’imposta precedente:

  1. ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a 85mila euro;
  2. spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori entro i 20mila euro lordi.

=> CALCOLO IMPOSTA FORFETTARI

Il superamento della soglia di 85mila euro comporta il passaggio al regime ordinario dall’anno successivo, ma il superamento della soglia di 100mila euro comporta il passaggio al regime ordinario nello stesso anno d’imposta.

Rettifica imposta sforamento 85mila euro

La fuoriuscita dal regime forfettario per superamento della soglia di 85mila euro (ma non quella dei 100mila euro) si attua dall’anno d’imposta successivo allo sforamento e comporta la rettifica dell’imposta non detratta:

  • per i beni dell’attivo circolante;
  • per i servizi non ancora ceduti o utilizzati al termine dell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario;
  • per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, se non sono trascorsi almeno 5 anni dalla loro entrata in funzione oppure 10 dalla data di acquisto o di ultimazione (se si tratta di fabbricati o loro porzioni).

La rettifica va effettuata (in un’unica soluzione) nella prima Dichiarazione IVA successiva all’ingresso nel regime ordinario. Quella 2024, per i fuoriusciti del 2023, è in scadenza il 30 aprile.

Rettifica imposta sforamento 100mila euro

La fuoriuscita dal regime forfettario per superamento della soglia dei 100mila euro si attua nello stesso anno d’imposta dello sforamento e comporta decorrenze differenziate per IVA e imposte dirette.

Ai fini IVA:

  • con incasso contestuale all’emissione della fattura, va esposta l’IVA a debito e l’eventuale ritenuta d’acconto;
  • con incasso successivo, la fattura va integrata con nota di debito per l’importo dell’IVA corrispondente.

Ai fini delle imposte dirette, il contribuente deve istituire le scritture contabili e assolvere agli adempimenti per la determinazione del reddito con le regole ordinarie.

La ritenuta dovrà essere applicata all’incasso del compenso per la prestazione che comporta il superamento del limite e per quelle successive. Per le operazioni passive, invece, si diventa sostituto d’imposta a partire dal primo pagamento successivo al superamento del limite.

Tutti i dettagli nella circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.