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Contributo a fondo perduto negozi centri storici al via

di Anna Fabi

13 Novembre 2020 13:11

Domande dal 17 novembre al 14 gennaio 2021: istruzioni, procedura web ed elenco dei comuni in cui è possibile ottenere il bonus centri storici.

I negozi dei centri storici che hanno diritto al contributo a fondo perduto del decreto agosto potranno presentare domanda a partire dal prossimo 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021, utilizzando procedura online e moduli messi a punto dall’Agenzia delle entrate.

Tutte le indicazioni sono contenute nel provvedimento del 12 novembre, che attua le disposizioni previste dall’articolo 59 del dl 104/2020.

Il contribuente compila la domanda, utilizzando l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. La richiesta può essere presentata direttamente o tramite intermediario. Il fisco rilascia una prima ricevuta di presa in carico (o di scarto). Entro i successivi sette giorni, effettua tutti i controlli del caso e rilascia una seconda ricevuta, che rappresenta l’accoglimento definitivo della domanda. Il richiedente consulta le ricevute nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). L’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente anche una comunicazione via PEC, posta elettronica certificata e nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il contributo per i negozi dei centri storici che maggiormente colpiti dal calo del turismo provocato dal Coronavirus, viene versato direttamente sul conto corrente, utilizzando l’IBAN indicato nelle domanda, che deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso in cui, da controlli successivi, emerga che il contributo non spettava, bisogna restituire la somma ricevuta, comprensiva di interessi e sanzioni. Il contribuente può anche regolarizzare spontaneamente la propria posizione, avvalendosi delle riduzioni del ravvedimento operoso. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 saranno istituiti con apposito provvedimento delle Entrate.

Il contributo spetta agli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) di 29 comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri, che sono i seguenti: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

L’impresa deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico di una di queste città, e una perdita di fatturato o corrispettivi del mese di giugno 2020 di almeno un terzo sul giugno 2019. Non è necessario il requisito di fatturato per chi ha aperto dopo il primo gennaio 2019.

Si calcola applicando una percentuale alla differenza di fatturato fra giugno 2020 e giugno 2019, che varia in base al giro d’affari dell’impresa. Nel dettaglio, il contributo è così calibrato:

  • 15% della differenza di fatturato giugno 2020-giugno 2019 se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro,
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro,
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

E’ comunque previsto un contributo minimo di mille euro per le persone fisiche e 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e c’è un tetto massimo a 150mila euro.