Prescrizione tasse: i termini di rimborso

di Barbara Weisz

28 Settembre 2015 10:00

Rimborso per versamenti fiscali in eccesso o non dovuti: procedura di istanza al Fisco e tempi di prescrizione, in una nuova sentenza di Cassazione.

Per richiedere al Fisco il rimborso di un’imposta versata in eccesso o non dovuta  (es.: acconti di imposta e TFR) bisogna essere tempestivi, rispettando i termini di prescrizione previsti in questo caso (entro 48 mesi) e non quelli di decadenza ordinari (10 anni): lo stabilisce la Cassazione, con sentenza n. 16.617 del 7 agosto 2015, su un caso di una richiesta di rimborso relativa ad.

=> Pensioni e recupero quote indebite: termini di prescrizione

Nel caso in oggetto, la Corte ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, che rifiutava il rimborso in nome del superamento dei termini di prescrizione, da considerarsi in questo caso pari a 48 mesi (articolo 38 del Dpr 602/1973). Il contribuente, invece, chiedeva l’applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale (articolo 2.946 del codice civile).

=> Crediti di lavoro: decorrenza e prescrizione

La Cassazione ha ribadito un orientamento già espresso, per cui in tema di rimborso per versamenti in eccesso effettuati dal contribuente il riferimento resta l‘articolo 38 del Dpr 602/1973 , che specifica il campo di applicazione: errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. Il caso in esame, pagamento non dovuto (indebito oggettivo), secondo la Corte ricade senz’altro nella nozione di “inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento“.

=> Cartelle esattoriali: termini di prescrizione

E’ il contribuente che deve presentare istanza di rimborso tassativamente entro il termine di 48 mesi, che ha valenza generale,

«riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento risulti in tutto o in parte non dovuto».