Coniuge non convivente senza detrazioni edilizie per familiari a carico

Risposta di Barbara Weisz

14 Aprile 2026 08:20

Giuseppe chiede:

Sono coniuge non convivente, con mia moglie a carico e senza reddito. Posso recuperare le spese di ristrutturazione condominiale della casa di sua proprietà dove lei risiede e con quale percentuale?

Il coniuge non convivente non può detrarre i lavori condominiali del consorte. Nel caso descritto, dunque, la detrazione per i lavori condominiali non spetta. Mancano entrambi i presupposti che la norma richiede: né la titolarità di un diritto sull’immobile, né la convivenza anagrafica con la proprietaria. Il fatto che la moglie sia fiscalmente a carico non è, di per sé, un elemento rilevante ai fini dell’agevolazione.

Detrazioni edilizie: le regole 2026

La detrazione per le ristrutturazioni edilizie è disciplinata dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR), come modificato dalla Legge di Bilancio 2025. Per il 2026, l’aliquota è fissata al 36% delle spese sostenute, fino a un massimale di 96.000 euro per unità immobiliare — sia per la prima che per la seconda casa. La distinzione tra prima casa e altre abitazioni tornerà rilevante dal 2027, quando l’aliquota ordinaria scenderà al 30%, mentre per la prima casa resterà al 36%, riservata però ai soli titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.

Senza convivenza, la detrazione non spetta nemmeno al coniuge

La norma estende il diritto alla detrazione anche a chi non è proprietario dell’immobile, ma soltanto se si tratta di un familiare convivente del possessore o detentore. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2025 precisa che rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, a condizione che la convivenza risulti già al momento dell’avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese. Il semplice legame coniugale, senza residenza comune, non è sufficiente.

Chi ha diritto alla detrazione per ristrutturazioni edilizie

La guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate elenca i soggetti legittimati a fruire dell’agevolazione:

  • il proprietario o nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • l’inquilino o comodatario;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce;
  • i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • i familiari conviventi: il coniuge, anche in unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • il convivente di fatto;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il promissario acquirente.

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Il familiare a carico non rileva ai fini delle detrazioni edilizie

La condizione di familiare fiscalmente a carico — che presuppone un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi — non attribuisce alcun diritto autonomo alla detrazione per ristrutturazioni edilizie. Le due fattispecie operano su piani normativi distinti. L’agevolazione edilizia richiede un legame con l’immobile — titolarità di un diritto reale o convivenza con chi lo detiene — non con il soggetto che ne è proprietario.

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