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Modello RED e interessi bancari: le regole 2026 per i pensionati

di Anna Fabi

26 Marzo 2026 09:28

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Pensionati con interessi bancari, postali o proventi da titoli: come compilare la Tipologia C1 del modello RED 2026 e quali documenti servono.

La campagna RED in scadenza il 30 marzo 2026 secondo le indicazioni di CAF e patronati presenta alcune novità. Tra i redditi da segnalare nella dichiarazione dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito ci sono quelli da interessi bancari e postali, che l’INPS non riceve dall’Agenzia delle Entrate e che dunque vanno indicati anche da chi ha lo ha fatto nel modello 730. Chi non le comunica rischia la sospensione delle prestazioni collegate al reddito.

Chi deve dichiarare gli interessi nel RED dopo il 730

La regola generale prevede che i pensionati esonerati dalla dichiarazione dei redditi, o chi la presenta integralmente tramite 730 o Modello Redditi PF, non debbano inviare il modello RED. Tuttavia, la circolare INPS 195 del 30 novembre 2015 stabilisce un’eccezione esplicita: l’obbligo di presentare il RED permane anche per chi fa il 730, se nel corso dell’anno ha percepito interessi bancari, postali, proventi da BOT, CCT e altri titoli di Stato soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Questi redditi non confluiscono nella dichiarazione fiscale ordinaria, poiché la ritenuta viene applicata direttamente alla fonte con effetto liberatorio, e l’INPS non può acquisirli dall’Agenzia delle Entrate.

Per i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito — integrazione al minimo, maggiorazione sociale, quattordicesima, pensione ai superstiti — la comunicazione all’INPS è obbligatoria a prescindere dagli altri adempimenti fiscali già effettuati.

Tipologia C1: i redditi da dichiarare nel RED

Nel modello RED, gli interessi da conto corrente e da investimento rientrano nella Tipologia C: capitale, e più precisamente nella sezione C1. Vi appartengono:

  • gli interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti bancari;
  • gli interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti postali;
  • gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  • gli interessi dei BOT, dei CCT, dei BTP e degli altri titoli di Stato;
  • i proventi da quote di fondi di investimento;
  • ogni altro reddito soggetto a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva;
  • ogni altro reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44 del TUIR.

Come si compila il RED per i redditi di capitale

I redditi di capitale, come definiti dall’articolo 44 del TUIR, vanno indicati nel modello RED al lordo della ritenuta IRPEF applicata alla fonte — non al netto. Se la banca ha trattenuto il 26% di imposta sostitutiva sugli interessi del conto corrente, va dichiarato il dato prima della ritenuta. Non essendo prevista una certificazione fiscale specifica per questa tipologia, fanno fede l’estratto conto bancario o postale e le dichiarazioni dei gestori degli investimenti.

Vale anche la regola della cassa allargata: vanno dichiarati i redditi percepiti oppure giuridicamente esigibili nel corso dell’anno di riferimento, anche se non ancora materialmente incassati. Un buono fruttifero postale scaduto nel 2024 ma non ancora riscosso, per esempio, va dichiarato nel RED 2024  perché gli interessi erano già disponibili alla scadenza.

Per i titoli di Stato come BOT e BTP, va indicato l’importo degli interessi corrisposti nell’anno e non il valore nominale del titolo. La stessa distinzione vale per i buoni fruttiferi postali: si dichiara solo la quota interessi, non il capitale investito.

Scadenze 2026 e pensione sospesa con il mancato invio

La campagna RED ordinaria 2025 — che riguarda i redditi 2024 — aveva scadenza ordinaria al 28 febbraio 2026. CAF e patronati segnalano una proroga di fatto al 30 marzo 2026, al momento non formalizzata con circolare INPS. Chi non invia la dichiarazione entro i termini riceve un sollecito e dispone di ulteriori 60 giorni per regolarizzare la propria posizione.

Se anche questo termine scade senza che la comunicazione sia pervenuta, l’INPS procede alla sospensione della prestazione e, successivamente, alla revoca. In caso di redditi non dichiarati che abbiano già determinato un indebito, scatta il recupero delle somme erogate. La dichiarazione può essere inviata direttamente dal portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite CAF e patronati, che offrono assistenza gratuita nella compilazione.