Contabilizzatori di calore: la sostituzione è detraibile?

Risposta di Barbara Weisz

9 Aprile 2026 09:29

Giuseppe chiede:

La spesa per la sostituzione dei contabilizzatori di calore, non più funzionanti, può essere detratta con la dichiarazione dei redditi?

La sostituzione dei contabilizzatori di calore non più funzionanti rientra fra le spese ammesse alle detrazioni edilizie. Lo sgravio IRPEF applicabile dipende dal tipo di intervento complessivo: se la sostituzione avviene contestualmente al rifacimento dell’impianto di climatizzazione, si configura come riqualificazione energetica; se riguarda il solo dispositivo di misurazione, la detrazione è quella prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Aliquote 2026 per la sostituzione dei contabilizzatori

La differenziazione tra le due fattispecie, in realtà, è rilevante solo per la dicitura da inserire in fattura e poi in dichiarazione dei redditi, perché le aliquote sono state uniformate.

Se lei effettua i lavori sulla prima casa e ne è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, può detrarre il 50% della spesa. Se invece l’immobile è un’abitazione diversa dalla principale, l’aliquota è pari al 36%. In entrambi i casi il tetto massimo di spesa resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo.

È opportuno precisare che l’aliquota maggiorata al 50% è soggetta a requisiti più stringenti rispetto alla misura ordinaria: il contribuente deve risultare proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile, e l’unità deve essere adibita ad abitazione principale al termine dei lavori.

Locatari, comodatari e familiari conviventi senza diritti reali possono accedere esclusivamente alla detrazione al 36%.

Pagamento e comunicazione ENEA

Il pagamento tracciabile deve avvenire tramite bonifico parlante, indicando la causale del versamento con il riferimento normativo, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale della ditta che esegue i lavori. Per gli interventi che comportano risparmio energetico è inoltre obbligatoria la comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia

L’applicabilità delle detrazioni ai dispositivi per la contabilizzazione del calore è attestata dalla circolare 18/2016 dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito i due scenari.

Se i dispositivi vengono installati o sostituiti senza intervenire sull’impianto di climatizzazione, oppure nel caso in cui il nuovo impianto non presenti le caratteristiche tecniche richieste per l’agevolazione energetica, le spese rientrano nella detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, che disciplina il bonus ristrutturazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Se invece i contabilizzatori sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese rientrano nella detrazione per la riqualificazione energetica.

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