Tratto dallo speciale:

Pensioni estere, come si applica l’aliquota del 7%

di Barbara Weisz

12 Giugno 2019 19:03

Istruzioni per applicare la tassa agevolata al 7% sui redditi da pensione e lavoro estero che trasferiscono la residenza in piccoli comuni del Sud.

L’opzione per applicare la tassazione agevolata del 7% alle pensioni estere di coloro che si trasferiscono in Italia nei piccoli comuni delle regioni del Mezzogiorno si può esercitare a partire dal periodo d’imposta 2019, e si perfeziona direttamente con la dichiarazione dei redditi 2020.

Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 31 maggio, in attuazione della norma introdotta dalla manovra 2019 (commi 273-275 legge 145/2018), che aggiunge l‘articolo 24 -ter al Tuir, testo unico imposte sui redditi (Dpr 917/1986).

=> Pensione INPS all'estero tassata in Italia

In estrema sintesi, si tratta di un’imposta sostitutiva al 7% applicabile dai titolari di una pensione erogata da stato estero che però trasferiscono la residenza in Italia, più in particolare in un comune con al massimo 20mila abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

I requisiti previsti e la platea di interessati: persone fisiche non residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti, che trasferiscono la residenza da paesi con i quali l’Italia ha accordi di cooperazione.

Attenzione: i pensionati che esercitano l’opzione possono applicare l’aliquota del 7% anche ad eventuali altri redditi prodotti all’estero.

Non è necessario presentare una specifica domanda per esercitare l’opzione, che può essere indicata direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando i seguenti elementi:

  • status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione.
  • Giurisdizione o giurisdizioni dell’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
  • Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: si tratta dell’applicazione del comma 8 dell’articolo 24-ter del Tuir, in base al quale si possono escludere dall’imposta sostitutiva alcuni redditi prodotti all’estero, ai quali quindi si continuerà ad applicare la tassazione ordinaria, con credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Attenzione: questa opzione può essere esercitata anche nei periodi d’imposta successivi.
  • Stato di residenza del soggetto estero che versa la pensione.
  • Totale dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Per individuare i comuni sotto i 20mila abitanti si prende come riferimento la “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata dall’ISTAT.

L’opzione resta esercitabile anche se, a partire dal secondo periodo di imposta di validità, il pensionato si trasferisce in un altro Comune, che però deve a sua volta essere sotto i 20mila abitanti e trovarsi in una delle regioni sopra indicate.

L’opzione, una volta esercitata, vale per cinque periodi di imposta, a meno che il contribuente non la revochi (direttamente in dichiarazione dei redditi).

Ci sono poi specifiche cause di decadenza:

  • perdita dei requisiti.
  • Omesso o parziale versamento dell’imposta entro il termine del saldo per il versamento delle imposte sui redditi: in questo caso, l’opzione decade dal periodo di imposta del mancato versamento.
  • Trasferimento in un Comune che non ha le caratteristiche sopra descritte.
  • Trasferimento all’estero.

Se intervengono una revoca o una causa di decadenza, non è più possibile esercitare nuovamente l’opzione.

L’imposta si versa in un’unica soluzione, entro la data del saldo per il versamento delle imposte sui redditi. Mancano ancora i codici tributo, che verranno comunicati con successiva risoluzione delle Entrate, completa di istruzioni per la compilazione del modello F24.