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Pensionati esteri con flat tax al 7%, dal 2026 i Comuni ammessi salgono fino a 30mila abitanti

di Barbara Weisz

15 Aprile 2026 08:44

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La Legge PMI 2026 estende la flat tax al 7% sulle pensioni estere ai Comuni fino a 30mila abitanti. Requisiti, aree ammesse e durata dell'opzione.

Dal 7 aprile 2026 la flat tax al 7% sulle pensioni estere è accessibile anche nei Comuni del Mezzogiorno fino a 30mila abitanti, rispetto ai 20mila della norma originaria. La modifica è introdotta dall’articolo 26 della Legge annuale PMI (L. n. 34/2026) e amplia la platea dei territori in cui il pensionato estero che trasferisce la residenza in Italia può optare per l’imposta sostitutiva unica su tutti i propri redditi di fonte estera. Il regime è regolato dall’articolo 24-ter del TUIR (DPR 917/1986).

Quali pensionati accedono al regime agevolato

Nel più vasto quadro della tassazione agevolata delle pensioni estere, possono optare per questo regime le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia in un Comune ammesso. Il richiedente non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento. Il Paese di provenienza deve avere in vigore con l’Italia accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale: il requisito esclude in pratica i paradisi fiscali.

Su quali redditi esteri si applica la flat tax

Il tratto distintivo del regime è che l’imposta sostitutiva del 7% non copre solo la pensione: si applica a tutti i redditi prodotti all’estero dal soggetto trasferito, inclusi redditi di capitale e redditi finanziari di fonte estera. Il comma 8 dell’articolo 24-ter TUIR consente però di escludere dall’imposta sostitutiva i redditi prodotti in specifici Paesi esteri, ai quali continuerà ad applicarsi la tassazione IRPEF ordinaria con relativo credito d’imposta. Questa scelta di esclusione parziale può essere esercitata o modificata anche nei periodi d’imposta successivi.

I Comuni ammessi dopo la Legge PMI 2026

Il regime si applica al pensionato che trasferisce la residenza in una delle seguenti aree:

  • Comuni con popolazione non superiore a 30mila abitanti nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia — soglia elevata da 20mila a 30mila dalla Legge PMI 2026, in vigore dal 7 aprile 2026;
  • Comuni colpiti dai terremoti del Centro Italia del 2016-2017 inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016;
  • Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 a L’Aquila.

Per i Comuni danneggiati da sismi (secondo e terzo punto) non si applica alcun limite demografico: l’inclusione negli allegati di legge è il criterio esclusivo. Per i Comuni del Mezzogiorno, la soglia demografica di riferimento è la Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione pubblicata dall’ISTAT. Chi ha già esercitato l’opzione con il vecchio limite dei 20mila abitanti non subisce alcun impatto: il regime in corso prosegue invariato.

Come si esercita l’opzione e quanto dura

Non è necessario presentare una domanda specifica: l’opzione si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del trasferimento, indicando i seguenti elementi:

  • lo status di non residente in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni dell’ultima residenza fiscale, tra quelle con cui l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale;
  • gli eventuali Stati o territori per i quali si intende escludere l’applicazione dell’imposta sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria con credito d’imposta (facoltà prevista dal comma 8 dell’articolo 24-ter TUIR, esercitabile anche nei periodi successivi);
  • lo Stato di residenza del soggetto estero erogante la pensione;
  • il totale dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva si versa in un’unica soluzione entro la scadenza del saldo per il versamento delle imposte sui redditi, tramite modello F24.

Il regime ha una durata complessiva di dieci anni: copre il periodo d’imposta del trasferimento e i nove successivi. È possibile trasferirsi in un altro Comune ammesso senza perdere il beneficio, purché il nuovo Comune soddisfi i requisiti geografici e demografici previsti dalla norma. La revoca è possibile in qualsiasi momento direttamente in dichiarazione dei redditi.

Decadenza, revoca e versamento dell’imposta

Dall’opzione scatta la decadenza al verificarsi di una delle seguenti cause:

  • perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla norma;
  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro i termini previsti (la decadenza non scatta automaticamente: il contribuente può sanare versando entro la scadenza del saldo relativo al periodo d’imposta successivo, con interessi e sanzioni; solo il mancato pagamento anche entro questo termine rende definitiva la decadenza);
  • trasferimento della residenza in un Comune privo dei requisiti previsti dalla norma;
  • trasferimento della residenza all’estero.

In caso di revoca o decadenza, non è possibile esercitare nuovamente l’opzione.