Terreni agricoli: regole ISEE e 730

Risposta di Noemi Ricci

24 Luglio 2025 09:28

Angelo chiede:

Mio padre è proprietario di alcuni terreni agricoli. Dal 2020 ho un contratto di comodato di questi terreni. Io non sono un coltivatore diretto e non svolgo impresa agricola anche se ho partita iva agricola per agevolazioni AGEA. Chi tra me e mio padre deve dichiarare i terreni nell’ISEE e nel 730? Entrambi? E in che modo?

La dichiarazione dei terreni agricoli nell’ISEE e nel Modello 730/Redditi dipende dalla titolarità del diritto reale, cioè dalla proprietà del terreno, e dalla sua conduzione effettiva. Vediamo in dettaglio il trattamento fiscale nel caso in cui il padre sia proprietario e il figlio comodatario.

Dichiarazione nell’ISEE

Nell’ISEE vanno indicati i beni immobili posseduti al 31 dicembre dell’anno di riferimento:

  • il padre, in qualità di proprietario, deve dichiarare i terreni nel quadro FC3 – Patrimonio immobiliare, riportando il valore catastale rivalutato, anche se concessi in comodato gratuito;
  • il figlio, in qualità di comodatario, non deve inserirli nell’ISEE, poiché il comodato non attribuisce diritti reali;
  • se il figlio ha percepito contributi AGEA (es. PAC), l’importo ricevuto va indicato tra gli altri redditi nel quadro FC8 della DSU.

Dichiarazione nel 730/Redditi

Ai fini fiscali, i redditi fondiari derivanti dai terreni agricoli vanno dichiarati in base alla proprietà e alla conduzione:

  • se i terreni sono in comodato gratuito e non vengono coltivati, il reddito dominicale deve essere dichiarato dal padre. In questo caso, il reddito agrario non si forma;
  • se i terreni sono effettivamente coltivati dal figlio (cioè con utilizzo diretto e personale di mezzi e lavoro), anche se non iscritto come coltivatore diretto, il reddito agrario spetta a lui e deve essere dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi.

Per completezza, specifichiamo che se i terreni fossero concessi in affitto con corrispettivo, il proprietario dovrebbe dichiarare il reddito dominicale e il canone percepito secondo le regole ordinarie.

Reddito fondiario, dominicale e agrario

Chiariamo i tre concetti fiscali legati alla proprietà e all’uso dei terreni agricoli, spesso fonte di dubbi nella compilazione del modello 730 e della DSU ISEE:

Il Reddito fondiario è la categoria generale dei redditi derivanti da terreni e fabbricati situati in Italia, come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). È un reddito figurativo, basato su rendite catastali e non sugli utili effettivamente percepiti.

Comprende due componenti:

  • Reddito dominicale: per i terreni, riferito alla proprietà. È il reddito attribuito al proprietario del terreno, calcolato sulla base della rendita catastale rivalutata. Va dichiarato sempre, anche se il terreno non è coltivato o è dato in comodato.
  • Reddito agrario: per i terreni, riferito all’attività agricola svolta. È il reddito attribuito a chi conduce direttamente il fondo agricolo, indipendentemente dalla proprietà. Riguarda l’attività agricola esercitata con mezzi propri o familiari e si applica solo se il terreno è effettivamente coltivato.

Dal punto di vista del trattamento fiscale, il reddito dominicale spetta sempre al proprietario, salvo casi di affitto a imprenditori agricoli. Il reddito agrario invece si forma solo in presenza di una conduzione attiva, anche da parte di un comodatario o affittuario.

Tipo di reddito Chi lo dichiara Quando si applica
Reddito dominicale Il proprietario del terreno Sempre, salvo affitto con impresa agricola
Reddito agrario Chi coltiva il terreno Solo se c’è coltivazione diretta o attività agricola
Reddito fondiario Categoria generale (include dominicale e agrario) Sempre, se si possiede un terreno o un fabbricato

Partita IVA agricola e contributi AGEA

Attenzione all’apertura di una partita IVA agricola senza una reale conduzione dei fondi, perché può comportare controlli e sanzioni, specie se si accede a contributi AGEA o alla PAC. Se il comodatario non coltiva direttamente i terreni, anche se ha la partita IVA, il reddito agrario non si forma, ma si genera solo il reddito dominicale in capo al proprietario. L’accesso indebito ai benefici può comportare la restituzione degli aiuti, l’annullamento della domanda PAC e sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o di AGEA.

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