Il prezzo dei biglietti aerei già acquistati resta quello pagato al momento della vendita: nessuna compagnia può ritoccarlo a causa del caro carburante. Lo ha confermato il commissario UE ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas: il rialzo del prezzo del jet fuel non costituisce circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento CE 261/2004. Dunque, niente aumenti sui biglietti dei voli già venduti e rimborsi o compensazioni per i voli cancellati.
La Commissione europea sta predisponendo nuove linee guida, la cui la bozza è stata anticipata da Reuters, che affronta anche la distinzione tra caro carburante e carenza materiale di jet fuel negli scali.
Caro carburante, rischio commerciale ordinario
Mentre la crisi del carburante aereo aggrava i tagli ai voli estivi in Europa — oltre due milioni di posti cancellati nelle prime due settimane di maggio 2026 — i vettori avevano chiesto alla Commissione di riconoscere il rialzo del prezzo del jet fuel come circostanza eccezionale, riducendo così gli obblighi di compensazione verso i passeggeri. Bruxelles ha risposto con un netto rifiuto: la gestione del costo del carburante rientra nel rischio commerciale ordinario di un’impresa aerea e non può essere trasferita sui passeggeri tramite l’esenzione dalle tutele di legge.
Carenza jet fuel, circostanze eccezionali
Le linee guida europee di prossima emanazione tracceranno una distinzione tra due scenari distinti. L’aumento del prezzo del carburante, per quanto acuto, resta un rischio commerciale delle compagnie aeree: una cancellazione motivata esclusivamente dal rialzo dei costi non può essere classificata come circostanza eccezionale e non esime il vettore dalle compensazioni previste dalla normativa.
La carenza fisica di jet fuel in uno scalo — documentata, locale e indipendente dalla condotta del vettore — può invece essere valutata come circostanza eccezionale, con onere della prova a carico della compagnia. In questo secondo caso, ferme restando le tutele di base su rimborso, riprotezione e assistenza, la compensazione pecuniaria può essere esclusa se il vettore dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione.
Volo cancellato, tutele del passeggero
Le tratte coperte dal Regolamento CE 261/2004 sono quelle in partenza da aeroporti UE, Islanda, Norvegia e Svizzera, anche se operate da compagnie extra UE, e le tratte in arrivo nell’UE da Paesi terzi quando il volo è operato da un vettore comunitario. In caso di cancellazione del volo, il Regolamento garantisce tre tutele di base indipendenti dalla causa:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata;
- imbarco su un volo alternativo appena possibile oppure in una data più conveniente;
- assistenza durante l’attesa, con pasti, comunicazioni e sistemazione quando è necessario il pernottamento.
La compensazione pecuniaria — da 250 a 600 euro in base alla distanza — spetta nelle cancellazioni comunicate meno di 14 giorni prima della partenza, salvo circostanze eccezionali debitamente dimostrate. Le regole si applicano ai voli in partenza da aeroporti UE, Islanda, Norvegia e Svizzera, e ai voli in arrivo nell’UE operati da vettori comunitari. Per una guida completa agli importi, alle procedure e ai casi particolari, rimanda all’approfondimento dedicato.
Per i voli da Paese terzo verso la UE operati da compagnie extra UE vale invece la normativa locale e si applicano le condizioni del contratto di trasporto.
Recesso nei pacchetti vacanza
Per i pacchetti turistici sotto Regolamento UE vale una disciplina distinta rispetto al singolo biglietto aereo. L’organizzatore può aumentare il prezzo del pacchetto in presenza di costi in crescita — incluso il carburante — quando questa possibilità è prevista dal contratto e la comunicazione arriva almeno 20 giorni prima della partenza.
Se l’aumento supera l’8% del prezzo complessivo, il viaggiatore ha diritto a sciogliere il contratto senza penali. La regola, prevista dalla Direttiva UE 2015/2302 e recepita nel D.Lgs. 62/2018, riguarda il pacchetto venduto dall’organizzatore turistico e non si applica al biglietto aereo acquistato separatamente.
Slot aeroportuali, opzioni flessibili
Secondo la bozza riportata da Reuters, le linee guida affrontano anche la questione degli slot aeroportuali: il caro carburante da solo non sospende la regola ordinaria sull’utilizzo degli slot assegnati, mentre eventuali flessibilità potrebbero essere valutate in presenza di carenze di approvvigionamento gravi e documentate negli scali.
La bozza richiama inoltre la possibilità di utilizzare jet fuel di tipo Jet A, standard prevalente negli Stati Uniti con un punto di congelamento meno rigido rispetto al Jet A-1 europeo, come strumento per ampliare le opzioni di approvvigionamento mantenendo inalterate le tutele economiche dei passeggeri sui voli già prenotati. Le linee guida restano in fase di definizione in attesa della pubblicazione ufficiale della Commissione.