IVA e Fatturazione: tutte le novità fiscali 2013

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Maggio 2013
Aggiornato 2 Agosto 2014 08:18

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Circolare omnibus dell'Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali 2013 dopo la Legge di Stabilità: focus su IVA, fattura elettronica, inversione contabile e volume d'affari.

Calcolo base imponibile e volume d’affari, adempimenti e nuova fatturazione: la Legge di Stabilità 2013 contiene una lunga serie di novità fiscali in materia di IVA, su cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la circolare omnibus 12/E.

=>Guida alle nuove regole su Fatturazione e IVA

Base imponibile

L’articolo 1, comma 325, lettera a, della legge di stabilità 2013 (228/2012) cambia la determinazione della base imponibile (andando a modificare il comma 4, art, 13 del Dpr 633/1972).

La novità riguarda i criteri con cui computare corrispettivi, spese e oneri sostenuti in valuta estera:  se non è noto il giorno di effettuazione dell’operazione, il cambio da applicare è quello del giorno di emissione della fattura.

=> Guida IVA: assoggettabilità e imposizione

Inversione contabile

Si allarga a tutte le cessioni di beni e servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (articolo 1, comma 325, lettera b della legge di stabilità 2013). Ne conseguono nuovi obblighi da gennaio 2013:

  • Numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera, e con l’ammontare dell’IVA.
  • Annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, dPR n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera.
  • Annotarla anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, dPR n. 633/1972), per poter esercitare l’eventuale detrazione. Potrà essere annotata dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui è divenuta esigibile.
  • Emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, e annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

=> Leggi quando si applica il reverse charge

Volume d’affari

Da gennaio 2013 rilevano anche le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto stabilito nel territorio nazionale a un soggetto stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea. Si tratta di operazioni non  soggette a imposta per carenza del requisito della territorialità, ma che da quest’anno bisogna comprendere nel volume d’affari (articolo 1, comma 325, lettera c, legge di stabilità 2013).

  • Per cessioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo di uno Stato membro Ue, in fattura deve essere riportata l’annotazione “inversione contabile“.
  • Per quelle effettuate fuori dell’Unione europea, bisogna invece segnalare “operazione non soggetta“.

Prestazioni cooperative sociali

Cambiano le aliquote Iva da applicare alle diverse tipologie di operazioni (articolo 1, commi da 488 a 490): decadono i regimi di aliquota agevolata al 4%, si ristringe l’applicazione di quella al 10%, mentre la maggior parte delle cooperative applicheranno l’aliquota ordinaria del 21%. Questo, per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, per quelli con data anteriore valgono le precedenti regole. In sintesi, ecco il nuovo regime:

  • Esenzione: solo per cooperative con la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto), per operazioni direttamente nei confronti del fruitore finale.
  • Aliquota del 10%: operazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
  • Aliquota ordinaria del 21%: tutte le cooperative non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) senza le caratteristiche per rientrare nelle esenzioni.

Gestione portafogli

Dal primo gennaio 2013, a questi servizi finanziari si applica l’IVA ordinaria del 21% (art. 1, commi 520, lett. a, e 521, della legge di stabilità 2013), mentre prima erano esenti. Niente più esenzione nemmeno per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ai medesimi servizi.

L’IVA si applica alle operazioni successive al primo gennaio 2013, a meno che la fattura non sia stata già emessa entro il 31 dicembre 2012, prima del pagamento: in questo caso rileva il momento di emissione del fattura, e quindi resta l’esenzione.

Attenzione: l’Agenzia segnala che «non avrà la medesima efficacia una fattura emessa entro il 31 dicembre 2012 per documentare prestazioni relative ai periodi successivi a tale data e, quindi, ancora da rendere, al solo fine di beneficiare del regime di esenzione».

Infine, estesa la possibilità di optare per la applicazione separata dell’imposta ai «soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall’imposta».

Fatturazione

Sono state introdotte diverse modifiche (articolo 1, commi dal 325 al 328, legge di stabilità) in recepimento delle direttive comunitarie in materia di fatturazione. Eccole:

  • Fattura elettronica: è equiparata a quella cartacea, è «emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico», è sempre subordinata all’accettazione da parte del destinatario. Deve garantire i requisiti di autenticità dell’origine, integrità del contenuto, leggibilità (ecco i requisiti).
  •  Contenuto della fattura: eliminato l’obbligo di numerazione fattura in ordine progressivo per anno solare, si può scegliere qualsiasi numerazione progressiva idonea ad identificare la fattura in modo univoco (leggi come numerare le fatture). Maggiori obblighi di comunicazione dei dati identificativi del cessionario/committente (partita Iva, numero di identificazione IVA di un altro stato europeo, codice fiscale). Tutti gli importi in fattura devono essere indicati in euro.
  • Termini e modalità di emissione della fattura: ampliate le possibili deroghe alla regola di emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione.
  • Annotazioni in fattura: bisogna sempre indicare il regime Iva applicabile, è invece facoltativa l’indicazione della specifica norma comunitaria o nazionale, prima obbligatoria.
  • Ampliamento operazioni soggette a fatturazione: vanno fatturate anche le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità.
  • Fattura semplificata: introdotta per operazioni fino a 100 euro. La norma descrive cosa deve contenere e a quali operazioni si può applicare (leggi qui).

Operazioni comunitarie

Anche qui ci sono nuove regole in recepimento di direttive comunitarie, valide dal primo gennaio 2013.

Elencate le operazioni per le quali, pur in presenza di un’introduzione fisica nel territorio dello Stato di un bene proveniente da altro Stato membro, non si considera perfezionata la fattispecie dell’acquisto intracomunitario (importazione nel territorio italiano di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, successivamente trasportati o spediti al committente nello Stato dell’Unione europea di provenienza o, per suo conto, in altro Stato membro ovvero al di fuori dell’Unione europea).

Cambia il momento di effettuazione dell’operazione (cessione o acquisto), che ora coincide con il momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto (prima era la consegna).

Rivisti gli adempimenti contabili, con termini più lunghi, per cessioni e acquisti.

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FonteAgenzia delle Entrate, Circolare 12/E