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Spese di rappresentanza e IRAP per società e professionisti

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 16 Luglio 2014
Aggiornato 25 Settembre 2014 06:55

Il Decreto del Governo sulle Semplificazioni fiscali elimina adempimenti a carico di imprese e professionisti e chiarisce i regimi previdenziali di utili e fatturati nelle STP.

Interessanti le novità dello schema di decreto sulle semplificazioni approvato dal CdM e pronto per l’iter di conversione il legge. Il provvedimento modifica il trattamento fiscale dei compensi in natura per il professionista e l’applicazione IRAP alle società tra professionisti (STP).

Rimborsi fatture

Le spese di rappresentanza sono normate dal co. 5, art. 54, DPR 917/1986 (Tuir) modificato dalla lett. a), n. 2, co. 29. art. 36, DL 223/2006, che prevede l’integrale deducibilità per le spese riferibili a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande dal reddito di lavoro autonomo, delle quali sia beneficiario il professionista ma che vengano pagate dal committente, o a lui addebitate.

=> Spese di rappresentanza: normativa vigente

Oggi la modalità di emissione fattura è complessa: il fornitore del servizio emette fattura con gli estremi del professionista ma intestata al committente, che la fattura (senza poterla dedurre  perché imputate a costo, come parte della prestazione ricevuta) e ne invia copia al professionista, il quale emette fattura a favore del committente includendo le spese tra i compensi per il servizio reso.  Con il nuovo decreto, invece, prestazioni alberghiere e somministrazione di cibi e bevande non verranno più intese come compensi in natura e pertanto si sottrarranno dalla tassazione e procedura di riaddebito (dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015).

=> Semplificazioni fiscali: novità per imprese e professionisti

Il professionista non dovrà più riaddebitare in fattura tali spese al committente né operare la deduzione dell’ammontare dal reddito di lavoro autonomo. Viene così eliminata una partita di giro che non avrà riflessi per le casse dello Stato ma eviterà adempimenti contabili e amministrativi a carico dei soggetti coinvolti.

IRAP nelle STP

In tema di IRAP applicata alle società di professionisti, la nuova normativa si propone di estendere quanto previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR. Ciò significa che il reddito della società sarà diviso tra i soci proporzionalmente rispetto alle quote di partecipazione agli utili, e avrà valore anche a fini previdenziali. In questo modo il Governo si propone, in un sol colpo, di fare chiarezza sia sul regime previdenziale degli utili, che dei fatturati ascrivibili ai soci professionisti.