Normativa di riferimento
Insieme al DM 19/11/2008, la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 108 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), che puntualizza che le spese di rappresentanza deducibili devono rispettare i criteri di inerenza e congruità precisa che:
- la pubblicità è l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico;
- differente è la propaganda, intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio.
Secondo la R.M. 17 settembre 1998, n. 148/E, inoltre le spese di pubblicità sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda (ad esempio le cene di natale offerte ai dipendenti non rientrano nelle spese di rappresentanza)
Il riferimento di prassi è la circolare 34/2009 dell’Agenzia delle Entrate, che contiene indicazioni operative sul decreto ministeriale 19 novembre 2008.
Deducibilità
Se il costo dell’omaggio è inferiore ai 258,23 euro la spesa si deduce al 100%. Se gli importi sono più alti si applicano le soglie previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 147/2015, che modifica l’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi.
Per le spese di rappresentanza sono state fissate delle aliquote di deducibilità per l’anno di sostenimento proporzionalmente all’ammontare dei ricavi e dei proventi dell’impresa, di seguito uno schema riepilogativo:
Ricavi/Proventi |
Importo massimo deducibile |
Fino a € 10 milioni | 1,3% |
Da oltre € 10 milioni fino a € 50 milioni | 0,5% |
Oltre € 50 milioni | 0,1% |
Le spese devono risultare da apposita documentazione, da cui si evincano generalità dei soggetti ospitati, durata e luogo di svolgimento della manifestazione, natura dei costi sostenuti.