Tratto dallo speciale:

Rottamazione cartelle già in rateazione

di Barbara Weisz

Pubblicato 8 Novembre 2016
Aggiornato 13 Novembre 2017 14:58

Come si applica la rottamazione delle cartelle esattoriali ai contribuenti decaduti da precedenti rateazioni o che hanno un piano in essere: regole e dubbi interpretativi.

La rottamazione cartelle Equitalia prevista dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017 è accessibile anche a contribuenti che hanno già chiesto rateazioni, ma le regole cambiano a seconda che il piano concesso dall’agente di riscossione sia ancora in corso oppure sia già decaduto: vediamo esattamente cosa prevede il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 in materia di rottamazione cartelle esattoriali in presenza di piani di rateazione, presenti o passati.

=> Rottamazione: il modulo Equitalia

Le regole sono contenute nel comma 8 dell’articolo 6 del decreto 193/2016, in base al quale la rottamazione cartelle esattoriali è prevista anche in caso di precedenti rateazioni. Ci sono diversi casi: se il contribuente ha interrotto un precedente piano di rateazione, facendolo scadere prima del 24 ottobre, accede direttamente alla rottamazione seguendo la procedura prevista per tutti gli altri contribuenti, presentando apposita richiesta con i moduli appena pubblicati da Equitalia.

=> Rottamazione: domande entro il 23 gennaio

Se invece il piano di rateazione è ancora in corso, la legge prevede che, per poter accedere alla rottamazione cartelle esattoriali, siano effettuati tutti i versamenti previsti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso, la somma dovuta sarà calcolata al netto degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso procedure esecutive. Non si conteggiano, invece, le somme versate a titolo di sanzione, che non possono nemmeno essere risarcite al contribuente. Il quale, nel momento in cui pagherà la prima o unica rata prevista dalla rottamazione, si vedrà automaticamente revocare il precedente piano di rateazione.

Le regole appena esposte valgono sicuramente per i piani i rateazione che erano già in essere al 24 ottobre 2016, giorno di entrata in vigore del decreto fiscale sulla rottamazione.

Quindi, per riassumere, i contribuenti che avevano un piano di rateazione in corso, anche se chiedono la rottamazione, devono continuare a pagare le rate previste fino alla fine del 2016.

Il resto, invece, finirà nel calcolo della somma sottoposta alle regole della rottamazione (con sconto sulle sanzioni).

=> Rottamazione cartelle nel decreto fiscale

Se il contribuente ha chiesto un piano di rateazione successivamente al 24 ottobre l’interpretazione della norma non è chiarissima. La regola che impone il pagamento delle somme previste dalle rateazioni in essere fino a dicembre è con ogni probabilità pensata per evitare che i contribuenti smettano di pagare le rate in virtù della nuova possibilità di rottamazione, che può risultare più conveniente (visto che non si devono più pagare le sanzioni).

Questo il testo letterale della norma:

«la facoltà di definizione prevista dal comma può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016».

Bisogna vedere se il riferimento è ai piani rateali in essere al 24 ottobre oppure al momento di presentazione della domanda.

Infine, non ci sono precisazioni relative al caso in cui il contribuente paghi le rate del precedente piano di rateazione, ma in ritardo. In mancanza di chiarimenti, sembra probabile che la condizione sufficiente per essere ammessi alla rottamazione sia l’avvenuto pagamento delle rate, anche se avvenuta in ritardo.