Rottamazione cartelle, adesione entro il 23 gennaio

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Ottobre 2016
Aggiornato 13 Novembre 2017 14:58

Adesione rottamazione cartelle entro il 23 gennaio, modelli di domanda entro il 7 novembre: opzioni di pagamento, calcolo importo, scadenze e procedura per la definizione agevolata 2017.

Dal 24 ottobre si può aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017: il contribuente ha tempo fino al 23 gennaio 2017 per comunicare a Equitalia la propria adesione alla definizione agevolata. Tuttavia, poiché si deve utilizzare lo specifico modulo che l’agente della riscossione dovrà mettere a disposizione online entro 15 giorni dall’entrata in vigore della norma, toccherà aspettare, in teoria non oltre il prossimo 7 novembre.

=> Decreto fiscale: testo e misure 2017

Vediamo cosa prevede la procedura, contenuta nell’articolo 6 del Dl 193/2016.

  • Si possono sanare le cartelle relative a tasse dirette (IRPEF, IRES, IRAP), IVA (non all’importazione), multe stradali. Si paga per intero la somma originariamente dovuta (imposta evasa o importo dell’infrazione) mentre c’è lo sconto su mora e sanzioni.
  • In fase di adesione, si comunica la modalità di pagamento: in un’unica soluzione o fino a quattro rate. Si può pagare tramite domiciliazione sul conto corrente, utilizzando bollettini precompilati (inviati al debitore), presso gli sportelli dello stesso agente della riscossione.
  • Ricevuta la domanda, Equitalia calcola l’importo dovuto ed eventualmente quello delle rate (se si opta per le quattro rate, le prime due rate saranno ciascuna pari a un terzo, la terza e la quarta pari a un sesto delle somme dovute).
  • La comunicazione (con allegati i bollettini) arriva al debitore entro il 22 giugno (180 giorni dall’entrata in vigore del decreto).
  • Nel caso di pagamento rateale, viene indicata anche la data di scadenza di ciascuna rata. Se si opta per quattro rate, la terza scade il 15 dicembre 2017 e la quarta non può superare il 15 marzo 2018.

Possono aderire alla procedura anche i contribuenti che stanno effettuando un pagamento rateale delle tasse o multe (se in regola con le rate che scadono fra ottobre e dicembre). In questo caso, i maggiori importi già versati nell’ambito del piano di rateazione, che evidentemente non prevedeva gli sconti della rottamazione, non vengono restituiti. Attenzione: nel caso in cui il contribuente, con le rate del piano precedente alla rottamazione, abbia già raggiunto l’importo che risulta dalla definizione agevolata, per beneficiarne deve comunque presentare domanda entro il prossimo 23 gennaio.

Nel corso della procedura sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme pendenti: il Fisco non può avviare nessuna azione esecutiva e interrompe le eventuali procedure di recupero coattivo avviate.

Se si salta anche una sola rata, oppure non si effettua il versamento nell’unica soluzione come scelto, la procedura di definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione. Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti, questi rappresenteranno un acconto dell’importo dovuto. Esempio: il debitore ha scelto di pagare in quattro rate la somma dovuta in seguito alla rottamazione cartelle, ha pagato le prime due e poi ha interrotto i versamenti. La somma delle prime due rate andrà a coprire parte del debito che resta con il Fisco.

fiscale