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IMU capannoni, l’acconto del 16 giugno

di Barbara Weisz

15 Giugno 2016 16:52

Acconto IMU capannoni con le nuove regole 2016: aliquote, esenzioni e casi particolari per le imprese chiamate alla cassa.

IMU

L’IMU capannoni resta l’unico caso di imposta sugli immobili che continua a prevedere una parte allo Stato e una ai Comuni (se deliberata): per l’acconto IMU-TASI, regole particolari si applicano al caso dei capannoni, tenendo presenti anche i chiarimenti su case e capannoni senza tetto contenuti nella circolare omnibus dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 13 giugno, 27/E. Per gli imbullonati, 15 giugno ultimo giorno per comunicare la variazione catastale che dà diritto all’esenzione IMU.

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La regola generale è che sui capannoni si paga l’IMU allo 0,76%, dovuta all’Erario. I Comuni possono alzare l’aliquota fino all’1,06%: in questo caso, la maggiorazione, cioè la parte che eccede lo 0,76%, va versata all’amministrazione locale. I codici tributo per il versamento in acconto sono 3925 per la quota Stato, e 3930 per la parte del Comune. Sui capannoni si paga anche la TASI, in base alle aliquote decise dalla delibera comunale.

=> Acconto IMU-TASI: ultime istruzioni

Un’importante novità 2016, applicabile anche ai capannoni, è rappresentata dall’esclusione IMU per gli imbullonati. Quindi, nel caso in cui nella struttura siano presenti macchinari fissi al suolo, da quest’anno si applica l’esenzione, ma solo presentando richiesta entro il 15 giugno, comunicando tramite procedura Docfa l’aggiornamento delle rendite catastali. In base al comma 21 della Legge di Stabilità, i macchinari fissi al suolo sono esclusi dalla superficie su cui si calcola la rendita catastale. Di conseguenza, non fanno parte dell’imponibile IMU.

=> Esenzione IMU imbullonati: istruzioni per le imprese

Ci sono poi regole particolari che si applicano ai capannoni, e case, senza tetto, che di fatto azzerano il costo di IMU e TASI: gli immobili devono però essere accatastati nella categoria F2 (mentre in genere i capannoni sono accatastati in D). La categoria F2, dedicata agli immobili collabenti, si applica a costruzioni caratterizzate da un livello di degrado che ne determina incapacità a produrre un reddito.

=> Fiscalità immobiliare: FAQ dalle Entrate

La normativa di riferimento è rappresentata dal Dm Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (articolo 3, comma 2). Nei casi in cui è applicabile un’altra categoria catastale, questa ha la precedenza (quindi, se l’immobile viene comunque utilizzato come magazzino, va accatastato come tale). Gli immobili senza tetto sono ascrivibili in F2: la circolare fa esplicito riferimento a due esempi, un immobile residenziale con muri perimetrali integri, ma priva delle tegole, o un fabbricato produttivo, con pilatri, travi e muri perimetrali integri, ma privo di copertura. Per gli immobili iscritti nella categoria F2, la rendita è azzerata dal mese in cui avviene la variazione catastale. Ci sono Comuni in cui l’area su cui sorge l’edificio è comunque tassabile come potenzialmente edificabile.

27/E