Le aziende che puntano sulla mobilità sostenibile devono rifare i conti. L’equazione è semplice solo in apparenza: assegnare una e-bike al dipendente in uso promiscuo non garantisce gli stessi automatismi fiscali dell’auto aziendale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 41 del 16 febbraio 2026, che mette nero su bianco un principio tecnico spesso sottovalutato: la bicicletta a pedalata assistita è un velocipede e non un veicolo a motore.
Questa distinzione fa decadere le agevolazioni IVA tipiche del parco auto, imponendo un trattamento fiscale differenziato tra imposte dirette e indirette per i piani di welfare aziendale, assimilabile a quello della
IVA indetraibile sulle biciclette elettriche
La doccia fredda arriva sul fronte dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Il Fisco nega la possibilità di applicare la detrazione forfettaria del 40% (ex art. 19-bis1 del Decreto IVA), norma pensata esclusivamente per i veicoli a motore stradali. Poiché la e-bike non rientra in questa categoria, l’azienda si trova di fronte a un vicolo cieco fiscale.
Nel contesto di un piano welfare, dove il mezzo viene concesso in uso promiscuo al dipendente a titolo gratuito (senza trattenute in busta paga o corrispettivi), l’operazione esce comunque dall’obbligo di imponibilità per il lavoratore.
In termini pratici, poiché manca il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta, l’operazione è considerata fuori campo IVA e quindi l’imposta pagata dall’azienda all’acquisto della bici diventa un costo indetraibile.
Deducibilità IRES con tetto 5 per mille
Se l’IVA è persa, il recupero dei costi ai fini IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è possibile ma con il freno a mano tirato. Le spese per l’acquisto e la manutenzione delle e-bike rientrano tra gli oneri di utilità sociale (articolo 100 del TUIR). Il legislatore premia l’intento sociale ma fissa un tetto preciso per evitare abusi.
Attenzione: la deduzione è ammessa solo entro il limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Tutto ciò che sfora questa soglia non è deducibile e va ripreso a tassazione.
Il muro dell’IRAP
Nessun margine di manovra, invece, per l’IRAP. I costi sostenuti per il welfare in bicicletta sono classificati come costi del personale e, come tali, rimangono indeducibili dalla base imponibile dell’imposta regionale.
Il vantaggio vero è per il dipendente
La buona notizia ce l’ha il dipendente. L’utilizzo della e-bike, anche per motivi personali extra-lavorativi, non appesantisce la busta paga. Il valore del servizio non concorre a formare reddito (è esentasse) a patto che l’offerta rispetti il vincolo dell’articolo 51 del TUIR: deve essere rivolta alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee, senza possibilità di essere convertita in denaro.
Schema per Ufficio Acquisti, Contabilità e Paghe
Di seguito il riepilogo del trattamento applicabile all’acquisto di flotte di e-bike per finalità sociali:
| Voce Fiscale | Trattamento Normativo | Impatto Azienda |
|---|---|---|
| IVA Acquisto | Indetraibile (Fuori campo IVA) | Costo puro al 100% |
| IRES | Deducibile (Art. 100 TUIR) | Limitato al 5×1000 del costo lavoro |
| IRAP | Indeducibile | Nessun risparmio |
| Benefit Dipendente | Esente (Art. 51 TUIR) | Nessuna trattenuta fiscale |