I crediti d’imposta utilizzati in compensazione per importi che superano quanto dovuto sono a tutti gli effetti crediti inesistenti, una caratteristica che comporta una specifica gravità relativa alle sanzioni applicabili.
La Cassazione, con l’ordinanza del 9 settembre n. 24822, ha ricordato la distinzione tra crediti d’imposta non spettanti e inesistenti, differenza che ha un peso rilevante anche nell’ambito delle agevolazioni fiscali e delle sanzioni a carico dei beneficiari e dei cessionari.
L’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta superiori a quelli maturati, quindi, comporta un credito inesistente e la sanzione di riferimento prevede un termine di decadenza di otto anni.
La qualificazione del credito come inesistente, inoltre, incide anche nella validità delle compensazioni effettuate con F24: come sottolineato dalla Corte con la sentenza n. 30773 del 15 settembre, in caso di indebita compensazione non viene richiesta la produzione in giudizio dei modelli F24 a fini probatori, in quanto la prova può essere fornita in qualunque altro modo.
In caso di condotte illecite, infatti, l’onere probatorio è in capo alla difesa, che deve produrre elementi contrari all’accusa.