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IMU: aree urbane equiparate alle aree fabbricabili

di Teresa Barone

10 Ottobre 2025 08:55

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La Cassazione chiarisce la corretta classificazione delle aree urbane prive di edificazione ai fini del calcolo dell’IMU.

Le aree urbane prive di edificazione devono essere classificate come aree edificabili ai fini IMU, anche in assenza di rendita catastale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26673/2025, sottolineando come le aree urbane classificate in catasto come F/1 siano equiparabili alle aree fabbricabili, diverse dai fabbricati e dai terreni agricoli.

Secondo la Cassazione, infatti, le aree urbane prive di edificazione non possono essere classificate come fabbricati in quanto manca un requisito fondamentale, che consiste nella presenza di una costruzione finalizzata a un’utilizzazione autonoma. Non sono terreni agricoli, inoltre, perché il suolo ha infatti subito un’alterazione del suo stato naturale, condizione che comporta la perdita della destinazione naturale.

Una decisione che ha evidenti ripercussioni in materia di IMU e calcoli dell’imposta, che deve tenere conto del “valore venale in comune commercio”, vale a dire il prezzo ottenibile nel corso di una libera contrattazione tra un venditore e un acquirente. In sintesi, la sentenza mette in chiaro che

“L’imposta deve essere liquidata sulla base del “valore venale in comune commercio”, tenendo conto dell’edificabilità desumibile dalle previsioni della pianificazione urbanistica.