Per accedere all’esenzione dal pagamento dell’ICI, come per l’IMU, le verifiche sui requisiti di residenza o dimora abituale devono riguardare solo il possessore dell’immobile e non i suoi familiari.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 112 del 18 luglio 2025, ha chiarito questo concetto sottolineando come, per l’esenzione dall’imposta per l’abitazione principale, occorra che il contribuente vi dimori in modo abituale, mentre non è necessario che vi dimorino anche i suoi familiari.
La sentenza, infatti, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma messa nero su bianco dal Dlgs 540/1992, in tema di ICI, facendo riferimento all’articolo 8 che richiede sia per il possessore dell’immobile sia per i suoi familiari la dimora abituale.
L’ICI, come l’IMU, è un’imposta reale che ha per presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili e non dipende dalle caratteristiche personali del contribuente, ossia dal suo status, ma attribuisce rilievo esclusivamente all’elemento oggettivo dell’immobile e, in particolare, alla circostanza che il contribuente vi dimori abitualmente.
Come sottolinea la Corte Costituzionale, nell’abitazione principale dimora abitualmente il contribuente, mentre sempre più spesso i coniugi si stabiliscono in dimore distinte per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani.
Dalla norma ritenuta illegittima nasce pertanto una penalizzazione del contribuente coniugato non convivente, che viola i principi di eguaglianza davanti al Fisco.