Per i disoccupati percettori di NASPI il rimborso IRPEF nel 730 viene solitamente gestito dall’INPS, che dopo aver svolto le operazioni di conguaglio procede con l’erogazione degli importi in qualità di sostituto d’imposta.
Questa modalità, tuttavia, non si verifica nella totalità dei casi. Nel caso in cui la prestazione NASPI sia cessata, infatti, l’INPS procede con il suo diniego comunicando il rifiuto di accettare il ruolo di sostituto d’imposta all’Agenzia delle Entrate.
Il diniego all’assistenza fiscale, in particolare, avviene se il rapporto di sostituzione è cessato entro il 31 marzo. In questi casi, è previsto l’invio del Modello 730 nella modalità senza sostituto.
L’INPS non versa il rimborso per la NASPI perché non assume il ruolo di sostituto d’imposta, inoltre, se la domanda è stata presentata ma non è stata ancora accolta.