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Imposta sui servizi digitali: chiarimenti sulle regole fiscali

di Teresa Barone

Pubblicato 5 Giugno 2025
Aggiornato 17 Giugno 2025 17:56

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La base imponibile per l’applicazione dell’imposta sui servizi digitali si determina sottraendo le vincite e i bonus riconosciuti agli utenti.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato nel dettaglio le regole per l’identificazione dei ricavi rilevanti per l’applicazione dell’imposta sui servizi digitali (ISD), prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 35-50, legge n. 145/2018). La fattispecie riguarda le attività di impresa ricadenti in quelle del settore Digitale, ma solo in caso di superamento di specifiche soglie dimensionali, che vengono dettagliate in un nuovo documento di prassi.

Con il principio di diritto n. 6/2025, il Fisco ha chiarito prima di tutto che per servizio digitale si intende qualsiasi software, sito web o applicazione accessibile agli utenti, che consenta loro di essere in contatto e di interagire, anche per la fornitura di beni o servizi.

Viene poi spiegato che la tassazione riguarda anche i ricavi delle piattaforme interattive di gioco online che offrono servizi di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di interagire tra loro, anche agevolando la fornitura di beni o servizi.

Più in particolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla determinazione della base imponibile: se da un lato è vero che le somme raccolte rappresentano ricavi, dall’altro è altresì necessario decurtare eventuali le vincite pagate e bonus, che non costituiscono corrispettivo percepito dall’intermediario.

Si ritiene che la base imponibile dell’ISD debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo. Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all’emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all’intermediario.

La base imponibile si determina pertanto sottraendo vincite e i bonus riconosciuti agli utenti dalla raccolta lorda.