Deduzioni autotrasportatori confermate a 48 euro nel Modello Redditi 2026

di Anna Fabi

25 Giugno 2026 12:18

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Il MEF conferma 48 euro fuori dal Comune e 16,80 per i trasporti interni, i righi e i codici da indicare nel Modello Redditi 2026 da imprenditori e soci

Il Ministero dell’Economia ha confermato anche per il 2026 le deduzioni forfettarie per autotrasportatori di merci per conto di terzi: 48 euro al giorno per i viaggi effettuati personalmente fuori dal Comune in cui ha sede l’impresa e 16,80 euro per quelli interni, riferiti al periodo d’imposta 2025. Gli importi valgono per le spese non documentate previste dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR e vanno indicati nel Modello Redditi 2026 PF e SP.

I punti chiave della misura:

  • 48 euro al giorno per i trasporti effettuati personalmente fuori dal Comune e 16,80 euro per quelli interni, secondo la nota MEF n. 73 del 23 giugno 2026 d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • beneficio riconosciuto una sola volta al giorno, a prescindere dal numero dei viaggi, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR;
  • importi riferiti al periodo d’imposta 2025 e da indicare nel Modello Redditi 2026 PF e SP;
  • codici 43 e 44 nel rigo RF55 per la contabilità ordinaria, 16 e 17 nel rigo RG22 per la semplificata, come da comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2026;
  • dotazione complessiva della misura pari a 70 milioni di euro.

Importi della deduzione forfettaria 2026

La deduzione forfettaria autotrasportatori vale 48 euro per ogni giornata di trasporto svolta personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa e 16,80 euro per i trasporti interni, pari al 35% dell’importo pieno. Il beneficio spetta una sola volta al giorno, a prescindere dal numero dei viaggi, e copre le spese non documentate dell’autotrasporto merci per conto di terzi relative al periodo d’imposta 2025.

A chi spetta la deduzione per l’autotrasporto

La deduzione è riservata agli imprenditori dell’autotrasporto merci per conto di terzi che guidano personalmente e ai soci di società di persone come snc e sas. Sono esclusi i soci di società di capitali, i dipendenti e i collaboratori familiari, insieme ai contribuenti in regime forfettario e nell’ex regime dei minimi, che non determinano il reddito in forma analitica.

La deduzione forfettaria affianca le altre agevolazioni fiscali per l’autotrasporto, a partire dal credito d’imposta sul gasolio commerciale rifinanziato nel 2026 contro i rincari del carburante. Le due misure agiscono su piani distinti: la prima riduce il reddito imponibile per le spese non documentate, la seconda compensa il maggior costo del rifornimento.

Codici e righi nel Modello Redditi 2026

La deduzione va indicata nel Modello Redditi 2026 PF e SP, nel quadro RF per le imprese in contabilità ordinaria e nel quadro RG per quelle in contabilità semplificata. Nel rigo RF55 si usano i codici 43 e 44, nel rigo RG22 i codici 16 e 17, secondo lo schema seguente.

Tipo di trasporto Codici nel Modello Redditi
Oltre il Comune (48 euro) RF55 codice 44 · RG22 codice 17
Entro il Comune (16,80 euro) RF55 codice 43 · RG22 codice 16

Quanto vale la deduzione in un anno

L’importo complessivo dipende dal numero di giornate di trasporto svolte personalmente nell’anno, non dai chilometri o dai singoli viaggi. Un imprenditore che ha guidato fuori dal Comune in 200 giornate del 2025 porta in deduzione 9.600 euro (200 × 48). Chi alterna, per esempio 150 giornate fuori Comune e 40 interne, somma 7.200 euro e 672 euro, per un totale di 7.872 euro di deduzione forfettaria.

Deduzione aggiuntiva per i veicoli fino a 3,5 tonnellate

Oltre alla deduzione giornaliera, l’articolo 66, comma 5, del TUIR riconosce alle imprese di autotrasporto per conto di terzi una deduzione forfettaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. È un importo fisso, indipendente dai giorni di attività, che si aggiunge alla deduzione per le spese non documentate.

Documenti da conservare per la deduzione

Per ottenere la deduzione l’imprenditore predispone e conserva un prospetto dei viaggi svolti personalmente, con durata e località di destinazione e gli estremi dei documenti di trasporto, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La documentazione va conservata fino alla scadenza del termine per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.