Reverse charge IVA prorogato al 2026

di Alessandra Gualtieri

16 Giugno 2022 10:45

Il meccanismo di Reverse Charge dell'IVA è stato prorogato fino al 2026: soggetti coinvolti e operazioni che rientrano nell'adempimenti anti-frode.

Il meccanismo di Reverse Charge IVA è stato prorogato al 2026, con Direttiva UE 2022/89. Lo strumento temporaneo di contrasto alle frodi  fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto, è un meccanismo facoltativo di inversione contabile sulla cessione di determinati beni
e prestazione di determinati servizi, volto a scongiurare il rischio di illeciti.

Fino al 31 dicembre 2026, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni in questione, ossia quelle attualmente già interessate dall’adepimento.

Reverse Charge: le operazioni con inversione contabile IVA

Il meccanismo dell’inversione contabile consente al prestatore di non assolvere l’IVA, che resta in capo al cessionario o committente. Tra le operazioni per le quali vige l’obbligo di inversione contabile troviamo le cessioni di beni e le  prestazioni di servizi rilevanti fiscalmente in Italia se rese da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano.

La norma si applica a una serie di prestazioni nell’edilizia, alle cessioni di fabbricati, a lavori di pulizia, alla manutenzione e installazione relative a edifici e consorzi aggiudicatari di commesse pubbliche, alla vendita di telefonini, console, tablet, laptop e microprocessori, alle vendite a ipermercati, supermercati e discount alimentari. Vi rientrano anche:

  • le prestazioni di servizi da subappaltatori per imprese appaltatrici che svolgono attività di costruzione o ad altre imprese subappaltatrici;
  • le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia deciso di applicare l’IVA, mediante opzione nell’atto di vendita;
  • le prestazioni di servizi di pulizia (anche degli studi professionali);
  • le prestazioni di demolizione;
  • le prestazioni di installazione di impianti;
  • le prestazioni di completamento relative ad edifici.

Per fatturare con il reverse charge, si integra la fattura con l’esposizione dell’IVA e si registra l’autofattura. La fattura elettronica con reverse charge si compila con i codici:

  • TD18 in caso di acquisto di beni da cedente UE.
  • TD19 in caso di acquisto di beni da cedente extra-UE.

A decorrere dal 1° luglio 2022, rimane la possibilità di non adottare il reverse charge in modalità elettronica nei casi in cui non è previsto l’obbligo di e-fattura in relazione all’evoluzione dell’esterometro.

Altre novità

La stessa direttiva ha proroga a fine 2026 anche il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) contro le frodi IVA. La Commissione ha poi adottato due proposte legislative di riforma IVA, che dovevano inizialmente entrare in vigore il 1° luglio 2022 ma che sono ancora al vaglio del Consiglio UE.