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Scambi nella UE, nuove regole IVA dal 2020

di Anna Fabi

3 Dicembre 2019 15:38

Dal primo gennaio 2020, per la non imponibilità IVA delle operazioni intra-UE servono codice identificativo, iscrizione VIES e compilazione modello INTRASTAT.

Cambiano le regole per considerare non imponibili le operazioni IVA intracomunitarie: dal prossimo gennaio entrano in vigore le cosiddette quick fixes, direttive UE relative all’imposta sul valore aggiunto, che si applicano in vista della più completa riforma europea sull’IVA.

Fra le novità, ci sono quelle sulla non imponibilità IVA, introdotte dalla direttiva europea 2018/1910/UE, che va a modificare l’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE. Per applicarla, in caso di cessione di beni fra Stati UE, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in uno Stato membro diverso da quello di spedizione;
  • il soggetto passivo, o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione, è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.
  • il cedente deve aver rispettato l’obbligo di presentare un elenco riepilogativo, completo di tutte le informazioni corrette, a meno che non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

In pratica, niente agevolazione IVA se non si svolgono tutti gli adempimenti previsti per poter applicare la non imponibilità. In altri termini, se non viene comunicato il codice identificativo IVA del soggetto acquirente (validato dal sistema VIES prima che si realizzi l’operazione) o non vengono compilati in modo corretto gli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT) bisogna pagare l’IVA.