Forfettari: fattura e ciclo passivo

di Anna Fabi

Pubblicato 31 Luglio 2018
Aggiornato 26 Ottobre 2018 11:12

Indicazioni sulla corretta gestione del ciclo passivo delle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti minimi e forfettari.

Dal 1° luglio 2019 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), che diventerà così il fulcro dell’intero processo di fatturazione.

Minimi e Forfettari

Ora l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con il provvedimento direttoriale prot. 89575/2018, indicazioni sul tema della fattura elettronica per minimi e forfettari e della corretta gestione del ciclo passivo.

Per quanto concerne i soggetti appartenenti a dei regimi fiscalmente agevolati, il comma 909 lett. a) n.3) della Legge n. 205/2017, esonera dell’obbligo di fatturazione elettronica minimi e forfettari, ovvero:

  • coloro che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il tutto salvo i casi in cui il destinatario sia una Pubblica Amministrazione.

Ciclo passivo

Per quanto riguarda la corretta gestione del ciclo passivo, l’Agenzia ha evidenziato che solo nel caso in cui non ci sia una pre-registrazione dell’indirizzo telematico del soggetto cessionario/committente l’emittente deve, come evidenziato alla lettera d), compilare il campo “codice destinatario” con il codice convenzionale “0000000”. Lo stesso vale per i soggetti che rientrano nella definizione di produttore agricolo ai sensi dell’art. 34 comma 6 del DPR n.633/1972. In questi casi il SdI mette la fattura elettronica a disposizione di cessionario/committente e cedente/prestatore nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Il  cessionario/committente può anche comunicare al cedente/prestatore il proprio codice destinatario con modalità diverse da quelle della registrazione sugli applicativi dell’Agenzia Entrate, eventualmente mediante l’ausilio del QR code, per una più pratica gestione, ricerca e conservazione delle fatture elettroniche.