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Fatture al 20% o al 21%? Fa fede la data dell’operazione

di Nicola Santangelo

Pubblicato 29 Settembre 2011
Aggiornato 26 Ottobre 2018 14:12

Aliquota del 21% sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi. Nonostante le rassicurazioni di Berlusconi che un aumento IVA sarebbe stato l’extrema ratio, l’imposta sul valore aggiunto passerà  dal 20% al 21%: è quanto prevede il maxi-emendamento al Dl 138/2011.
Come comportarsi in azienda sotto il profilo contabile? Da quando e per quali operazioni dovrà  essere applicata la nuova aliquota IVA? Con questo articolo cercheremo di tracciare un quadro riepilogativo in merito alle regole sull’aumento dell’Iva.

Si parte dal presupposto che alle operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138 sarà  applicata l’Iva del 20%. Tuttavia se il destinatario dell’operazione è un ente pubblico si dovrà  applicare la nuova aliquota del 21% anche se l’operazione è stata effettuata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione eccetto nei casi in cui il fornitore abbia già  emesso o registrato la fattura.

A determinare l’aliquota da applicare, quindi, è il momento in cui l’operazione viene eseguita indipendentemente dall’emissione della fattura e comunque anche se questa dovesse essere emessa dopo l’entrata in vigore della legge. Nello specifico le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, la cui data si potrà  evincere solo dopo pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, continueranno a essere soggette ad aliquota Iva del 20%. Per le operazioni successive a tale data si applicherà  l’aliquota del 21%.

Come individuare il momento in cui l’operazione è effettuata? Per rispondere a questa domanda occorre fare riferimento all’articolo 6 del DPR 633/72 e, nello specifico:

  • per le cessioni di beni mobili si considera la data di consegna o di spedizione;
  • per le cessioni di beni immobili si considera la data di stipulazione del contratto;
  • per le cessioni di beni mobili e immobili il cui effetto traslativo è differito rispetto alla data di consegna, spedizione o di stipula del contratto si considera la data in cui si verifica l’effetto traslativo;
  • per le prestazioni di servizi si considera la data di pagamento della prestazione.

Se antecedentemente al verificarsi di tali eventi viene emessa fattura di vendita l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura.