Pagamento rateale delle cartelle esattoriali

di Nicola Santangelo

20 Maggio 2013 15:00

L'Agente della Riscossione, su richiesta del contribuente in temporanea situazione di obiettiva difficoltà , può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili prorogabili una sola volta fino ad altri 72 mesi.

Pagare le cartelle a rate è diventato più facile anche grazie ad una serie di normative, come ad esempio il Dl semplificazioni (leggi i dettagli), che permesso al fisco di essere meno soffocante.

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Il contribuente in difficoltà  può pagare anche in 72 rate. E' questo il patto che il fisco ha fatto con i contribuenti italiani. Ma occorre che questi dimostrino di avere una temporanea situazione di obiettiva difficoltà . In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e, comunque, fino a 72 mesi a condizione che non sia intervenuta decadenza.

E' possibile, inoltre, richiedere la rateazione della cartella di pagamento con applicazione della rata crescente al posto di quella costante. La decadenza dalla rateazione avviene nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive e l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca in pendenza di cartella pagata a rate.

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Tuttavia, nonostante tale clausola, sembrano essere numerosi i contribuenti che si sono visti sospendere la rateazione e richiedere il pagamento di tutte le rate in unica soluzione per il solo fatto di aver ritardato di qualche giorno il pagamento di una rata.

Anche per questo l'Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare 9/E del 19 marzo 2012 con la quale veniva data l'informazione che se le somme versate a seguito dell'accordo sono lievemente inferiori a quelle dovute per una svista del contribuente che ha, comunque, sanato l'errore vi è la possibilità  di ritenere valido il pagamento. Lo stesso vale in caso di lieve ritardo o altre piccole irregolarità . Si è dato, così, origine al principio dell'errore scusabile in base al quale in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta e qualora sia riconosciuta la scusabilità  dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione dell'ufficio.

Con la concessione della rateazione il contribuente non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti dei lavori, forniture e servizi.