Prescrizione bollo auto a 10 anni

di Noemi Ricci

Pubblicato 26 Ottobre 2017
Aggiornato 9 Aprile 2018 10:14

Nella legge di Bilancio è stata inserita una norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi: la cartella di pagamento non contestata si prescrive sempre in 10 anni.

Punta a far emergere tutti i debiti prescritti con Equitalia il Governo inserendo nella Legge di Bilancio 2018 una norma norma di interpretazione autentica secondo la quale i controlli fiscali sul mancato versamento del bollo auto per coloro che non hanno adempiuto fino al 31 dicembre 2017 potranno essere effettuati per 10 anni, a prescindere dal tipo di importo richiesto, allungano i tempi di prescrizione attualmente previsti dalla legge, pari a 3 anni.

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Una modifica nei termini di prescrizione attuata in via retroattiva anche per IMU, TASI e contributi INPS e INAIL. Dal 2018 si tornerebbe invece alle consuete tempistiche per pignoramenti e fermi auto, la cui prescrizione è triennale. Una norma che sta sollevando non poche polemiche, visto che si tratta di debiti fiscali per i quali, ritenendoli prescritti, molti contribuenti non hanno usufruito della definizione agevolata dei ruoli.

Secondo le bozze della Legge di Bilancio circolate in questi giorni, nella norma si leggerebbe:

«6. Gli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che il diritto alla riscossione dei carichi affidati all’agente della riscossione si prescrive con il decorso di dieci anni, quando riguardo ad essi è stata notificata e non opposta nei termini la cartella di pagamento ovvero uno degli atti di cui agli articoli 29, comma 1, lettera a), e 30, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

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Se la misura dovesse essere confermata, con la norma contenuta nella legge di Bilancio 2018, il Governo si porrebbe in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. S.U. sent. n. 23395/16), secondo la quale anche se il contribuente non impugna la cartella di pagamento entro 60 giorni dalla notifica non viene modificata la natura dell’atto, che nel caso specifico restano atti amministrativi, né i tempi di prescrizione. Diversamente secondo il Governo la cartella di pagamento, dopo 60 giorni dalla sua notifica, non essendo più impugnabile potrebbe essere assimilata a una sentenza definitiva con conseguente prescrizione in dieci anni.