Una società residente in Italia appartenente ad un gruppo multinazionale concede un finanziamento, fruttifero di interesse, ad una consociata olandese propria controllante indiretta; il finanziamento in esame è disciplinato da un contratto anche se non vengono esplicitate le motivazioni alla base del prestito; dopo un paio di anni la consociata olandese beneficiaria del finanziamento diventa la controllante diretta della società italiana ed il rimborso del prestito viene compensato con il pagamento di dividendi con applicazione dell’esenzione della ritenuta per la direttiva madre-figlia. E’ ipotizzabile un’eventuale riclassificazione del finanziamento ab origine a distribuzione dei dividendi con applicazione della ritenuta?
La riqualificazione del finanziamento come distribuzione di dividendi è rischiosa se non vi sono ragioni economiche valide alla base dell’operazione. L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la natura del finanziamento e riqualificarlo ab origine come una distribuzione occulta di dividendi, con le conseguenze fiscali del caso, tra cui l’applicazione della ritenuta alla fonte sulle somme trasferite.
Uno dei principali motivi è l’assenza di una chiara motivazione economica per il prestito. Se non emergono esigenze finanziarie reali della società olandese e non ci sono giustificazioni solide per il trasferimento di fondi, il finanziamento potrebbe essere considerato un modo indiretto per distribuire utili senza pagare le imposte dovute.
Un altro aspetto critico è il modo in cui il prestito è stato gestito nel tempo. Il fatto che, dopo qualche anno, il rimborso sia stato compensato con il pagamento di dividendi – beneficiando dell’esenzione della ritenuta prevista dalla Direttiva Madre-Figlia (90/435/CEE, ora rifusa nella 2011/96/UE) – potrebbe essere visto come un’operazione costruita appositamente per aggirare la tassazione. Se l’Amministrazione finanziaria dovesse ritenere che l’intero meccanismo sia stato pensato solo per evitare il prelievo fiscale, potrebbe considerarlo un caso di abuso del diritto e intervenire di conseguenza.
La società italiana dovrebbe quindi dimostrare la reale natura del finanziamento, la sua coerenza con la gestione aziendale e la sua concessione a un tasso di interesse adeguato e rispettando le scadenze di pagamento previste dal contratto. Diversamente, se il prestito venisse riqualificato come una distribuzione di utili fin dall’inizio, potrebbero scattare diversi provvedimenti:
- l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere il pagamento della ritenuta alla fonte che sarebbe stata dovuta se la somma fosse stata distribuita come utile fin dall’inizio;
- oltre alla ritenuta, potrebbero essere applicate sanzioni per omessa applicazione delle imposte dovute;
- la società potrebbe trovarsi costretta a difendere la propria posizione in un contenzioso davanti all’Amministrazione finanziaria.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi