Green Pass con tampone salivare: l’equiparazione è legge

di Alessandra Gualtieri

16 Settembre 2021 10:21

Test salivari molecolari per ottenere il Green Pass, Certificazione Verde valida 12 mesi, stato di emergenza al 31 dicembre: legge approvata ufficialmente.

Via libera ai test salivari molecolari per il rilascio della Certificazione Verde Covid-19 valida 48 ore: con la conversione in legge del primo Decreto Green Pass, diventa operativa quest’importante novità, particolarmente utile per i bambini che devono viaggiare e per chi è chiamato a ripetere di frequente il tampone e non è ancora vaccinato, trattandosi di una metodologia di prelievo meno invasiva rispetto al classico tampone naso-faringeo.

I test salivari vengono dunque equiparati ai tamponi rapidi (oro-nasali). Per la piena operatività dei Green Pass con tampone salivare si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto n. 105, approvato in Consiglio dei Ministri il 23 luglio, approvato alla Camera il 9 settembre e al Senato con fiducia il 15 settembre.

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Lo stesso provvedimento prolunga la validità dei Green Pass da 9 a 12 mesi (per vaccinati e guariti dal Covid, mentre per chi ha il tampone negativo resta la validità delle 48 ore) ed il prezzo ridotto dei tamponi in farmacia: 15 euro per gli adulti, 8 euro sotto i 18 anni. Inoltre, la nuova legge proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza, in considerazione del perdurare del rischio sanitario connesso alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus. Infine, accorpando le ultime normative in materia, si conferma e si estende l’ambito applicativo dell’obbligo di Certificazione Verde Covid per:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso (esclusi servizi di ristorazione all’interno di alberghi e altre strutture ricettive, ma solo se riservati esclusivamente ai clienti che pernottano);
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, istituti e luoghi della cultura (biblioteche, archivi, aree o parchi archeologici, complessi monumentali) e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, campi per sport di squadra, centri benessere al chiuso, anche in strutture ricettive;
  • sagre, fiere, convegni e congressi;
  • centri termali (consentite prestazioni assistenziali attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali e centri sociali e ricreativi, per attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia ed i centri estivi (con le attività di ristorazione connesse);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche all’interno di locali adibiti a diversa attività prevalente);
  • banchetti (esclusi i bambini fino a 12 anni);
  • sale d’attesa ospedaliere, pronto soccorso e accettazione;
  • strutture di ospitalità e di lungodegenza (RSA, ecc.);
  • concorsi pubblici.