Bolletta gas: requisiti per la tutela dei disabili con Legge 104

Risposta di Barbara Weisz

25 Dicembre 2023 08:45

Ombretta chiede:

Tra i soggetti vulnerabili che hanno diritto a permanere nel mercato tutelato del gas, i disabili ammessi ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92 sono quelli che rientrano nel comma 1 oppure anche nel comma 3 (situazione di gravità)?

Se il disabile è a carico del titolare del contratto di fornitura del gas ma non è lui stesso il titolare della bolletta, può comunque restare nel mercato tutelato del gas?

Il requisito della disabilità fa genericamente riferimento all’articolo 3 della legge 104. Non distingue ulteriormente fra i diversi commi, per cui si considera disabile il soggetto che rientri in una delle fattispecie previste dalla legge 104.

L’ARERA chiarisce che la tutela per la vulnerabilità si riferisce “soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92”. Quindi, anche senza le connotazioni di gravità previste dal comma 3, sono comunque ricomprese e definizioni del comma 1. In base al quale:

è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Per quanto riguarda invece la seconda domanda, temo che per avere diritto a restare nel mercato tutelato il cliente vulnerabile debba coincidere con l’intestatario della bolletta. In caso contrario, scatta il passaggio al mercato libero del gas.

Non è prevista l’applicazione delle tariffe per vulnerabili nei casi in cui la persona disabile appartenga al nucleo familiare, ma non sia intestataria della bolletta.

Anche il modulo di autocertificazione, che consente di segnalare alla compagnia fornitrice del gas il requisito della vulnerabilità, prevede che si indichi il contratto di fornitura di cui si è intestatario.

L’unica eccezione a questa regola riguarda la bolletta della luce ma per una diversa fattispecie, ossia le persone in disagio fisico che utilizzano presso l’utenza interessata apparecchi elettro-medicali salva-vita: in questo caso, l’intestatario della bolletta può anche essere un diverso soggetto.

Per il gas non è prevista questa casistica.

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Risposta di Barbara Weisz