I saldi estivi 2026 partono sabato 4 luglio in quasi tutta Italia, con un avvio sincronizzato sul primo sabato del mese e chiusure scaglionate dalla metà di agosto fino al 30 settembre. Fanno eccezione le due Province autonome: a Trento i commercianti scelgono liberamente le date entro 60 giorni, in Alto Adige gli sconti seguono un calendario distrettuale che parte a metà luglio.
Per chi vende, l’errore più costoso riguarda i cartellini: la percentuale di sconto va calcolata sul prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti, come impone l’articolo 17-bis del Codice del Consumo. Per chi compra, la garanzia legale copre riparazione, sostituzione o rimborso del capo difettoso, mai il semplice ripensamento.
Calendario dei saldi estivi 2026 regione per regione
In quasi tutte le regioni i saldi estivi 2026 iniziano sabato 4 luglio e durano tra le sei e le otto settimane, con chiusure che vanno dal 17 agosto in Liguria fino al 30 settembre in Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. L’avvio al primo sabato di luglio segue gli Indirizzi unitari delle Regioni del 24 marzo 2011, che fissano una data di partenza comune lasciando alle singole Regioni durata e regole sulle promozioni.
| Regione | Periodo dei saldi |
|---|---|
| Abruzzo | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Basilicata | dal 4 luglio al 1° settembre |
| Calabria | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Campania | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Emilia-Romagna | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Friuli Venezia Giulia | dal 4 luglio al 30 settembre |
| Lazio | dal 4 luglio per 6 settimane |
| Liguria | dal 4 luglio al 17 agosto |
| Lombardia | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Marche | dal 4 luglio al 1° settembre |
| Molise | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Piemonte | dal 4 luglio per 8 settimane |
| Puglia | dal 4 luglio al 15 settembre |
| Sardegna | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Sicilia | dal 4 luglio al 15 settembre |
| Toscana | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Umbria | dal 4 luglio per 60 giorni |
| Valle d’Aosta | dal 4 luglio al 30 settembre |
| Veneto | dal 4 luglio al 31 agosto |
| Provincia di Trento | periodi liberi entro 60 giorni |
| Provincia di Bolzano | in Alto Adige dal 16 luglio al 13 agosto, finestre differenziate nei comuni turistici |
L’avvio al 4 luglio vale per l’intero territorio nazionale, mentre le date di chiusura derivano dalle discipline regionali e vanno verificate sulla delibera della propria Regione, dove la durata è indicata in giorni o in settimane.
Prezzi e sconti, gli obblighi per i negozianti
Durante le vendite di fine stagione il negoziante deve esporre prezzo iniziale, percentuale di sconto e prezzo finale, e calcolare la riduzione sul prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti, come previsto dall’articolo 17-bis del Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. 26/2023. Le vendite di fine stagione rientrano tra le vendite straordinarie disciplinate dall’articolo 15 del D.Lgs. 114/1998 e aggiornate dalla direttiva europea 2019/2161 sulla trasparenza dei prezzi.
Sul fronte dei prezzi gli obblighi principali sono:
- esporre il prezzo iniziale, lo sconto in percentuale e il prezzo finale di vendita;
- calcolare la riduzione sul prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti, secondo l’articolo 17-bis del Codice del Consumo;
- evitare vendite promozionali sulle stesse merceologie nella finestra vietata dalla propria Regione, compresa tra 15 e 40 giorni prima dell’avvio;
- mantenere comunicazioni pubblicitarie e cartellini coerenti con lo sconto realmente praticato.
La finestra di divieto delle vendite promozionali prima dei saldi varia da regione a regione e incide anche sul prezzo su cui calcolare lo sconto.
| Divieto di promozioni prima dei saldi | Regioni |
|---|---|
| promozioni libere tutto l’anno | Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria |
| divieto nei 15 giorni precedenti | Calabria, Puglia, Valle d’Aosta |
| divieto nei 30 giorni precedenti | Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto |
| divieto nei 40 giorni precedenti | Liguria, Sardegna |
Il Molise estende il divieto anche ai 30 giorni successivi alla chiusura, mentre nelle Province autonome di Trento e Bolzano valgono discipline distinte.
Il prezzo di riferimento si determina in modo diverso nelle regioni dove le promozioni sono libere tutto l’anno o fino a 15 giorni prima: qui il prezzo barrato non è il listino bensì il prezzo più basso già applicato in una promozione recente. Ad esempio, un negozio in Sicilia che a metà giugno ha venduto una giacca da 100 euro a 80 euro con una promozione, all’avvio dei saldi non può annunciare uno sconto del 50% calcolato su 100 euro. Il prezzo barrato corretto è 80 euro, quindi lo stesso sconto porta il prezzo finale a 40 euro e non a 50. Chi sbaglia questo calcolo espone un cartellino ingannevole e rischia la sanzione prevista per gli annunci di riduzione di prezzo.
Pagamenti elettronici e prova dei capi durante i saldi
Anche durante i saldi i pagamenti elettronici vanno accettati come nel resto dell’anno, con il POS attivo e abbinato al registratore telematico secondo la disciplina su POS e registratore telematico in vigore dal 2026. La merce in saldo deve avere carattere stagionale o di moda e un deprezzamento atteso se invenduta entro breve, mentre la prova dei capi è rimessa alla scelta del singolo negozio.
Le carte di credito e di debito non possono essere rifiutate né gravate di costi aggiuntivi rispetto agli altri periodi dell’anno, e il negoziante è tenuto a rilasciare scontrino o documento commerciale come di consueto.
Cambi, rimborsi, garanzie e diritti di chi compra in saldo
Chi compra in saldo mantiene la garanzia legale di conformità: se il capo è difettoso ha diritto alla riparazione o alla sostituzione e, quando non sono possibili, alla riduzione del prezzo o al rimborso. La tutela copre il prodotto danneggiato o non conforme e non si estende al semplice ripensamento, e si fa valere conservando lo scontrino o la prova d’acquisto.
Il cambio del capo acquistato senza difetti è invece rimesso alla scelta del negozio, che può accettarlo, rifiutarlo o vincolarlo a condizioni indicate in anticipo. Per i capi provati e acquistati in negozio non è previsto il diritto di ripensamento, che spetta invece negli acquisti online entro quattordici giorni ai sensi del Codice del Consumo.
Saldi online e pulsante di recesso obbligatorio negli e-commerce
Sui saldi online valgono regole diverse rispetto ai negozi fisici: l’e-commerce può applicare sconti in qualsiasi periodo dell’anno, senza vincolo del calendario regionale, pur essendo tenuto alla stessa trasparenza sui prezzi imposta dall’articolo 17-bis del Codice del Consumo, e riconosce al cliente quattordici giorni per il recesso anche sui capi scontati. È la differenza sostanziale con l’acquisto in negozio, dove il ripensamento non dà diritto al reso.
Sul fronte degli obblighi, dal 19 giugno 2026 gli e-commerce che vendono a consumatori privati devono offrire una funzione digitale per esercitare il ripensamento, il pulsante di recesso online introdotto dall’articolo 54-bis del Codice del Consumo con il D.Lgs. 209/2025. Lo strumento deve essere visibile per tutta la finestra dei quattordici giorni, con conferma e ricevuta su supporto durevole, e i suoi requisiti valgono per ogni venditore B2C a prescindere dal fatturato. Chi non lo predispone rischia una sanzione AGCM fino a 10 milioni di euro e l’allungamento automatico del recesso a dodici mesi e quattordici giorni.