Per i siti di e-commerce è entrato in vigore l’obbligo di un pulsante di recesso online. Lo prevede il nuovo articolo 54-bis del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), introdotto dal d.lgs. 209/2025 in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673. La funzione deve essere visibile, indicata con formula inequivocabile e disponibile per tutto il periodo utile, di norma almeno 14 giorni. Le novità riguardano i contratti di acquisto B2C conclusi tramite interfaccia online.
I punti chiave della nuova disciplina:
- dal 19 giugno 2026 gli e-commerce B2C devono offrire una funzione di recesso online visibile e accessibile per tutto il periodo utile (art. 54-bis Codice del consumo, d.lgs. 209/2025);
- il link diretto si aggiunge agli strumenti tradizionali come email e modulo tipo;
- la procedura prevede un form con i dati del consumatore, una funzione di conferma e un avviso di ricevimento su supporto durevole con data e ora;
- il consumatore ha almeno 14 giorni per recedere, dalla consegna del bene o dalla conclusione del contratto di servizio (art. 52 Codice del consumo);
- l’assenza della funzione può configurare una pratica commerciale scorretta, con sanzioni AGCM fino a 10 milioni di euro (art. 27 Codice del consumo).
A chi si applica l’obbligo del pulsante di recesso
L’obbligo riguarda tutti i professionisti che vendono beni o servizi a consumatori finali tramite un’interfaccia online: marketplace, siti di commercio elettronico monomarca, applicazioni, social commerce, servizi di prenotazione e abbonamenti digitali. Per le piattaforme attive sia in ambito B2B sia B2C l’obbligo vale solo nei rapporti con i consumatori.
Sono esclusi i contratti conclusi offline, come le vendite telefoniche o porta a porta, e i rapporti esclusivamente tra imprese (B2B).
I requisiti del pulsante di recesso online
La funzione di recesso deve essere visibile, facilmente accessibile e indicata con una dicitura chiara, ad esempio “recedere dal contratto qui” o una formula equivalente. Va resa disponibile in modo continuativo per tutta la finestra utile al recesso. Vale inoltre il principio del once only: se il cliente è già autenticato, il sito non può chiedere dati già forniti in precedenza.
Form, conferma e avviso di ricevimento
La procedura si articola in passaggi precisi. Il consumatore compila prima un form che contiene:
- il nome;
- gli estremi che identificano il contratto dal quale intende recedere, come il numero d’ordine;
- il mezzo elettronico con cui riceverà la conferma del recesso.
Dopo la compilazione interviene una funzione di conferma, indicata con parole inequivocabili come “conferma recesso”. Solo allora la dichiarazione è trasmessa al venditore, che invia senza ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, con il contenuto della richiesta, la data e l’ora di trasmissione. Il recesso si considera tempestivo se la dichiarazione è inviata entro la scadenza, anche quando il professionista la riceve dopo.
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Da quando decorrono i 14 giorni per il recesso
Il consumatore dispone di almeno 14 giorni per recedere senza motivazione e senza spese aggiuntive, ai sensi dell’articolo 52 del Codice del consumo. Il termine decorre dalla consegna del bene o dalla conclusione del contratto di servizio; per le consegne in più lotti o componenti parte dal completamento dell’ultima.
Alcune categorie di prodotti sono però escluse dal diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, come i beni sigillati non restituibili per motivi igienici una volta aperti: per questi la funzione può non comparire.
Gli adempimenti per gli e-commerce B2C
Per adeguarsi, gli operatori devono:
- implementare il link di recesso ben visibile e accessibile per tutto il periodo utile;
- predisporre il form con i campi obbligatori e funzione di conferma;
- configurare l’invio automatico dell’avviso di ricevimento su supporto durevole (con contenuto, data e ora);
- conservare i log delle dichiarazioni ricevute a fini probatori;
- aggiornare le condizioni generali di vendita e l’informativa precontrattuale, indicando collocazione e funzionamento del recesso online (art. 49 Codice del consumo);
- escludere dal flusso i prodotti non soggetti a recesso ai sensi dell’articolo 59, mantenendo la funzione per il resto del catalogo.
Sanzioni e rischio di recesso esteso a 12 mesi
L’omessa predisposizione della funzione può essere qualificata come pratica commerciale scorretta e sanzionata dall’AGCM, ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo, fino a 10 milioni di euro e fino al 4% del fatturato per le violazioni transfrontaliere.
Il rischio più rilevante per chi vende online riguarda però un altro aspetto: se l’informativa precontrattuale è incompleta — e dal 19 giugno deve indicare anche collocazione e funzionamento della funzione di recesso, ai sensi dell’articolo 49 — il termine si estende automaticamente a 12 mesi e 14 giorni, ai sensi dell’articolo 53, senza bisogno di un intervento del giudice.