Trasformazione contratto e tutele crescenti

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 5 Settembre 2018
Aggiornato 6 Settembre 2018 11:55

Roberto chiede:

Sono stato assunto nel 2014 con contratto tempo determinato. Nel 2015, alla scadenza, la mia azienda lo ha trasformato a tempo indeterminato: sono sotto il Jobs Act a tutele crescenti o con quelle previgenti? In busta paga è riportata la dicitura esente per l. 190/2014: cosa significa?

Il Decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 (Jobs Act) che reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti è entrato in vigore dal  7 marzo 2015. Per i lavoratori assunti, trasformati o qualificati dal 7 marzo 2015, il legislatore ha introdotto un nuovo regime di tutela per i licenziamenti illegittimi togliendo ogni discrezionalità al giudice e prevedendo un’indennità risarcitoria crescente in ragione dell’anzianità di servizio in azienda.

La legge specifica che qualunque contratto a tempo indeterminato che si stipula dopo la data di entrata in vigore del decreto è a tutele crescenti, anche se trasformato. L’unica alternativa è firmare un accordo per applicare la vecchia normativa, ma deve essere stabilito tra le parti.

=> Indeterminato senza tutele crescenti, è possibile

In assenza di accordi di questo tipo il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti si applica a tutti:

  • i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
  • i lavoratori che dal 7 marzo 2015 hanno avuto trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • gli apprendistati che sono stati qualificati dal 7 marzo 2015.

Ai rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuerà ad essere applicata la disciplina precedente a meno che i lavoratori non prestino la propria attività presso un datore di lavoro, che dopo il 7 marzo 2015, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato, superi i 15 dipendenti: in questo caso, il contratto a tutele crescenti sarà obbligatoriamente applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla data di assunzione.

=> Esenzione contributiva assunzioni a tempo indeterminato

Sgravio

Per quanto riguarda la dicitura esente per l. 190/2014 presente in busta paga, questa fa riferimento all’agevolazione sulle assunzioni contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, art. 1, c. 118 e seguenti), che ha introdotto un esonero contributivo (per i datori di lavoro) sui nuovi rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060 euro su base annua.

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Risposta di Anna Fabi