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Assegno di ricollocazione per gli esuberi

di Noemi Ricci

23 Ottobre 2017 12:43

Con la Legge di Stabilità 2018 arriva l'assegno di ricollocazione, che accompagnerà i lavoratori in esubero nella ricerca di un nuovo lavoro.

La prossima Legge di Bilancio per il 2018 prevede novità in tema di ammortizzatori sociali, occupazione e welfare, con l’arrivo di un assegno di ricollocazione per i lavoratori in cassa integrazione. Tra le politiche attive previste dalla prossima manovra finanziaria per il sostegno al reddito dei lavoratori nei momenti di crisi aziendale vi è dunque l’assegno anticipato, concesso in tutte le situazioni di crisi nelle quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.

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L’assegno anticipato prevede un accordo sul piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. La misura riguarderà solo questi lavoratori a rischio di esubero – le richieste di assegno di ricollocazione non potranno superare il numero di esuberi previsti negli accordi – i quali dovranno richiedere l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

L’assegno coprirà non meno di sei mesi, durante il trattamento straordinario di integrazione salariale per accompagnare il lavoratore nella ricerca di un altro lavoro con un servizio intensivo di assistenza, con la possibilità di prorogarlo di altri 12 mesi in caso di mancata fruizione delle risorse complessive spettanti alla fine della cassa integrazione.

Non sono previsti obblighi di accettazione di un’offerta di lavoro congrua e il lavoratore che accetti un’offerta di lavoro prima della fine del trattamento beneficia dell’esenzione IRPEF fino ad un massimo di 9 mesi di retribuzione e ha diritto ad un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

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Dal canto suo il datore di lavoro che assume tale lavoratore ha diritto ad uno sgravio contributivo del 50% (esclusi i contributi INAIL), fino a circa 4mila euro annui e per un massimo di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, e 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, più ulteriori sei mesi se il contratto, nel corso della sua vigenza, viene trasformato in tempo indeterminato.