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Collaborazioni e Partite IVA: le regole applicabili

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 4 Settembre 2017
Aggiornato 6 Settembre 2017 17:06

L'impostazione legislativa sulle false collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) e consulenze di Partite IVA dopo il Jobs Act.

In questi ultimi anni sono state diverse le riforme relative ai contratti di lavoro, molte delle quali orientate ad eliminare le false collaborazioni e consulenze di Partite IVA. L’ultimo intervento normativo in merito è il decreto legislativo n. 81 del 2015, meglio noto come Jobs Act.

=> Il nuovo contratto di collaborazione

Questo non significa che non possano più essere stipulati contratti di tipo co.co.co., ma è necessario che questi rispondano a precisi requisiti, ovvero deve trattarsi di:

  • collaborazioni continuative, svolte in maniera prevalentemente personale e autonomamente organizzate dal collaboratore;
  • collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), dai CCNL (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
  • collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, in base all’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.

=> False Partite IVA: la presunzione di subordinazione

In caso contrario, ovvero qualora le prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative vengano svolte con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, alle collaborazioni si applica la disciplina del lavoro subordinato.

Da sottolineare che si tratta di elementi che devono essere presenti in contemporanea, la mancanza di uno solo di questi elementi non fa scattare la presunzione assoluta.