Che lo stipendio non pagato giustifichi le dimissioni per giusta causa è principio consolidato. Meno scontato è il caso dell’azienda che paga regolarmente lo stipendio ma non versa i contributi previdenziali: qui la giusta causa non era finora pacifica. Con l’ordinanza 5445 dell’11 marzo 2026, per, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche l’omissione contributiva prolungata — sedici mesi nel caso esaminato — può legittimare le dimissioni e il conseguente accesso alla NASpI, purché l’inadempimento sia grave, continuativo e ancora in corso al momento del recesso.
Il caso: sedici mesi senza contributi versati all’INPS
Un lavoratore dipendente si è dimesso per giusta causa dopo che il proprio datore di lavoro aveva omesso di versare i contributi previdenziali sin dal primo mese di assunzione, per sedici mesi consecutivi. Pur percependo regolarmente la retribuzione, il dipendente ha ritenuto l’inadempienza contributiva sufficientemente grave da non poter proseguire il rapporto di lavoro. Ha quindi presentato domanda di NASpI, l’indennità di disoccupazione che spetta — oltre che in caso di licenziamento — anche in presenza di dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 22/2015. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda. In appello la sentenza era stata ribaltata. L’INPS ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
La tesi INPS: l’obbligo contributivo non riguarda il lavoratore
L’istituto previdenziale ha sostenuto che il mancato versamento dei contributi non sia, di per sé, sufficiente a configurare una giusta causa di dimissioni. L’argomentazione si regge su due pilastri: il primo è che l’obbligazione contributiva intercorre formalmente tra datore di lavoro ed ente previdenziale, non direttamente con il lavoratore; il secondo è che l’ordinamento già prevede strumenti di tutela per il dipendente danneggiato dall’omissione — in particolare il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.) e la possibilità di costituire una rendita vitalizia nei casi di contributi prescritti.
Nel caso in oggetto, inoltre, l’INPS contestava il ritardo delle dimissioni rispetto all’inizio dell’inadempienza: sedici mesi, secondo l’ente, avrebbero reciso il nesso di immediatezza richiesto dalla giurisprudenza per qualificare la giusta causa.
La Cassazione: l’omissione contributiva grave rompe il rapporto fiduciario
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS su tutti i fronti. Sul punto della gravità, i giudici hanno chiarito che il mancato versamento dei contributi previdenziali per un periodo prolungato costituisce un inadempimento grave degli obblighi contrattuali del datore, non riducibile a un adempimento verso il solo ente previdenziale. Una condotta di questo tipo viola i principi di correttezza e buona fede che devono governare l’esecuzione del contratto di lavoro e incide direttamente sul rapporto fiduciario tra le parti. Le tutele previdenziali — automaticità delle prestazioni, rendita vitalizia — assolvono a una funzione diversa: garantiscono il lavoratore sul piano pensionistico, ma non neutralizzano la gravità dell’inadempimento sul piano contrattuale.
Il nesso di immediatezza: non è una questione di tempo
Il secondo argomento dell’INPS — il ritardo di sedici mesi tra l’inizio dell’omissione e le dimissioni — è stato respinto con una precisazione che ha valore di principio generale. Secondo la Cassazione, il nesso di immediatezza non si identifica con la coincidenza cronologica tra inadempimento e recesso. «Non si rinviene, tanto o solo, in un segmento temporale intercorrente tra le dimissioni e l’inadempimento»: rileva piuttosto il collegamento causale tra il comportamento del datore e la decisione del lavoratore di risolvere il rapporto. L’immediatezza va intesa come esistenza di un lasso di tempo ragionevole che non recida la causalità tra inadempimento e dimissioni. Nel caso esaminato, l’omissione contributiva era ancora in corso nel momento in cui il lavoratore si è dimesso: il nesso causale era perciò evidente e integrava anche il requisito dell’immediatezza.