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Colf e badanti, NaSPI in caso di dimissioni per maternità: nuova sentenza

di Teresa Barone

17 Marzo 2026 09:50

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L’indennità di disoccupazione spetta anche alle colf e alle badanti che si dimettono volontariamente avendo avuto un figlio da poco tempo.

Le colf e le badanti che si dimettono volontariamente nel primo anno di vita di un figlio hanno diritto alla NaSPI: lo stabilisce il Tribunale di Pavia con la sentenza 89/2026, che condanna l’INPS a corrispondere lindennità di disoccupazione a una collaboratrice domestica rimasta senza lavoro dopo aver scelto di prendersi cura del proprio bambino appena nato. Una pronuncia che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale in progressivo consolidamento, e che impone una lettura estensiva delle tutele previste dal Testo Unico sulla maternità anche al settore del lavoro domestico.

La sentenza sul diritto alla NaSPI per lavoratrici domestiche

Il caso esaminato dal Tribunale di Pavia riguarda una collaboratrice domestica che, dopo la nascita della figlia, aveva presentato dimissioni volontarie e richiesto l’indennità di disoccupazione all’INPS. L’Istituto aveva respinto la domanda, sostenendo che le lavoratrici domestiche non rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001 — il Testo Unico in materia di tutela della maternità e paternità — e che pertanto le dimissioni nel periodo protetto non danno loro diritto alla NaSPI.

Il giudice ha rovesciato questa interpretazione. Applicare la norma in senso restrittivo, escludendo le lavoratrici domestiche dalla tutela riconosciuta a tutte le altre lavoratrici madri, configura una disparità di trattamento ingiustificata e contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di protezione della maternità. Il Tribunale ha quindi condannato l’INPS a corrispondere alla donna l’indennità NaSPI dalla data della domanda, per tutta la durata spettante per legge, con l’aggiunta degli accessori previsti.

Cosa dice l’articolo 55 del Testo Unico sulla maternità

La norma al centro della controversia è l’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001, che prevede espressamente il diritto alle indennità di legge — compresa la NaSPI — per la lavoratrice che si dimette volontariamente durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento per maternità. Tale periodo, fissato dall’articolo 54, decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino. La tutela, in linea generale, vale sia per la madre sia per il padre lavoratore.

La tesi dell’INPS, finora, faceva leva sul fatto che il lavoro domestico è disciplinato da norme speciali (in particolare l’articolo 62 del medesimo Testo Unico, collocato nel Capo X dedicato alle disposizioni speciali per questo settore) che limiterebbero l’applicazione delle tutele ordinarie. I tribunali che si sono pronunciati hanno invece ritenuto che questa lettura produca una discriminazione irragionevole, priva di giustificazione sostanziale rispetto alla ratio della norma, che è quella di proteggere economicamente chi lascia il lavoro per accudire un figlio.

Un orientamento che si consolida: le sentenze precedenti

La pronuncia pavese non è la prima del suo genere. Già il Tribunale di Lodi, con la sentenza 149 del maggio 2023, aveva riconosciuto il diritto alla NaSPI a una badante dimessasi nel periodo tutelato dalla maternità, con motivazioni in larga parte sovrapponibili. Anche il Tribunale di Roma si era espresso nello stesso senso nel gennaio 2024. Si tratta di un filone giurisprudenziale in crescita, che mette pressione sull’INPS affinché aggiorni la propria prassi amministrativa: finché non interverrà una circolare esplicativa o un pronunciamento di legittimità, le lavoratrici che si vedono respingere la domanda di NaSPI hanno concrete possibilità di ottenere ragione in sede giudiziale o attraverso il ricorso amministrativo.

Come presentare le dimissioni e fare domanda NaSPI

Per le collaboratrici domestiche, la procedura di dimissioni nel periodo protetto segue regole specifiche. A differenza degli altri lavoratori dipendenti, alle colf e alle badanti non si applica la procedura telematica obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 151/2015: è sufficiente comunicare le dimissioni in forma scritta, con una lettera firmata da entrambe le parti che attesti la risoluzione del rapporto. Né è richiesta la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro.

Una volta concluso il rapporto, la domanda di NaSPI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione, esclusivamente in via telematica tramite il sito INPS, il contact center o tramite un patronato o CAF. Per accedere all’indennità è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione, oppure almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. Il calcolo delle 30 giornate per i lavoratori domestici segue le regole specifiche dettate dalla circolare INPS 194/2015: 24 ore di contributi versati equivalgono a una settimana di contribuzione.

=> Come fare domanda di disoccupazione INPS

Cosa non spetta al datore di lavoro

Un punto che la sentenza di Pavia chiarisce in modo esplicito riguarda la posizione del datore di lavoro domestico — nella maggior parte dei casi un privato cittadino. La NaSPI è a carico dell’INPS e non comporta alcun obbligo economico aggiuntivo per chi ha impiegato la colf o la badante: nessuna indennità, nessun preavviso aggiuntivo, nessun onere straordinario. L’unica conseguenza pratica per il datore di lavoro è la registrazione della cessazione del rapporto, che avviene attraverso i canali telematici dell’INPS già utilizzati per la gestione ordinaria del contratto.