Per il datore di lavoro, il conguaglio IRPEF di fine anno o di cessazione del rapporto non è solo un adempimento formale ma un passaggio che può avere diretto sui flussi di cassa dell’azienda e sull’importo dello stipendio del lavoratore.
Quando dalle operazioni di ricalcolo emerge che le ritenute operate sui dipendenti sono state superiori all’imposta effettivamente dovuta, è necessario effettuare il rimborso al lavoratore e poi procedere al recupero delle somme versate in eccesso, tramite compensazione fiscale; in caso contrario si applica una maxi-trattenuta in busta paga nel cedolino di gennaio con le competenze di dicembre.
Conguagli in busta paga sulle ritenute
L’eccedenza di ritenute IRPEF emerge a seguito delle operazioni di conguaglio, che il datore di lavoro effettua a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Le situazioni che più frequentemente possono far emergere la necessità di un conguaglio sono il riconoscimento di detrazioni non applicate nei mesi precedenti oppure le variazioni reddituale del dipendente, la cessazione anticipata del rapporto con ricalcolo dell’imposta dovuta o, ancora, la verifica di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno.
Conguaglio a credito con rimborso al dipendente
Quando dal conguaglio emerge un credito IRPEF, il datore di lavoro deve rimborsare il dipendente, di norma direttamente in busta paga. Il rimborso è un passaggio obbligato e precede qualsiasi recupero fiscale in compensazione. Solo dopo aver restituito l’eccedenza al lavoratore, infatti, il sostituto d’imposta può procedere al recupero delle somme anticipate al Fisco.
Recupero IRPEF in compensazione
Il recupero avviene attraverso la compensazione nel modello F24 delle ritenute Irpef versate in eccedenza. Dal punto di vista operativo, l’eccedenza (indicata come credito nella sezione Erario dell’F24) può essere utilizzata per compensare altri tributi o contributi dovuti per l’anno corrente, ossia quello in cui si è formato il credito a seguito del conguaglio. Il codice tributo utilizzato per questa operazione è il 1627, che consente di imputare correttamente il recupero delle ritenute da lavoro dipendente.
Per recuperare l’importo per le annualità successive, e dunque dopo aver presentato il modello 770, si deve invece utilizzare il codice tributo 6781.
Conguaglio a debito con trattenuta in busta paga
Se dal conguaglio IRPEF emerge un debito d’imposta per il lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a trattenere le somme dovute direttamente sulla retribuzione.
La trattenuta avviene, di regola, sulla prima busta paga utile successiva al conguaglio. Qualora la retribuzione non sia sufficiente a coprire l’intero importo dovuto, il residuo viene trattenuto nei periodi di paga successivi, fino a completa estinzione del debito.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, se le somme dovute non possono essere interamente trattenute sulle competenze di fine rapporto, il sostituto d’imposta ne dà evidenza nella certificazione rilasciata al dipendente, che sarà tenuto a versare l’importo residuo in sede di dichiarazione dei redditi.