Le imprese rimaste senza copertura nel piano Transizione 5.0 possono finalmente portare in compensazione il credito d’imposta spettante. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079 (denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”) che sblocca l’utilizzo tramite modello F24 del bonus GSE. La finestra è aperta fino al 31 dicembre 2026.
Chi può usare il codice tributo 7079
Il codice 7079, istituito con la Risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026, riguarda esclusivamente le imprese che avevano già percorso integralmente l’iter del programma Transizione 5.0 — presentando le comunicazioni previste dall’art. 38, comma 10, del DL n. 19/2024 — e che avevano ricevuto dal GSE la conferma di ammissibilità tecnica degli investimenti, ma si sono trovate escluse dalla copertura per esaurimento dei fondi disponibili. Chi non aveva completato questo percorso prima dell’esaurimento delle risorse non rientra nella platea.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati degli allegati A e B della legge n. 232/2016 e le spese per la formazione del personale. Restano esclusi, con disciplina separata, gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili e il fotovoltaico ad alta efficienza iscritto nel registro ENEA.
Dal 35% all’89,77%, credito cresciuto in corsa
La misura ha avuto una gestazione travagliata. Il DL 38/2026 aveva inizialmente riconosciuto alle imprese escluse un credito pari al 35% dell’importo prenotato — una copertura giudicata insufficiente dalle categorie produttive. Il successivo DL 3 aprile 2026, n. 42, ha corretto il tiro portando la percentuale a 89,77% dell’importo richiesto, con un budget complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
Il GSE comunica a ciascuna impresa beneficiaria l’importo del credito fruibile entro il 30 aprile 2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Dal quel momento le imprese possono procedere alla compensazione, verificando il plafond disponibile nel proprio cassetto fiscale.
Come compilare il modello F24 con il codice 7079
In sede di compilazione, il codice 7079 va esposto nella sezione Erario del modello F24. Quando si utilizza il credito in compensazione, l’importo va nella colonna importi a credito compensati; in caso di riversamento dell’agevolazione, lo stesso codice entra nella colonna importi a debito versati. Il campo “anno di riferimento” deve riportare l’anno di completamento dell’investimento nel formato AAAA, così come risulta dal cassetto fiscale. Il modello va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia: la presentazione in altro modo comporta il rifiuto automatico dell’operazione.
Il codice 7079 è distinto e non intercambiabile con il codice tributo 7072, istituito nel 2024 per la compensazione del credito Transizione 5.0 ordinario (art. 38 DL 19/2024). Due strumenti, due platee, due normative diverse.
Controlli fiscali e casi di scarto F24
In fase di elaborazione del modello F24, l’Agenzia delle Entrate verifica che il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’importo compensato non superi il plafond autorizzato. Se una delle due condizioni non è rispettata, il modello viene scartato. L’Agenzia tiene conto anche delle rettifiche comunicate successivamente dal Gestore — in aumento o in diminuzione — aggiornando i dati nel cassetto fiscale. Prima di procedere con la compensazione, conviene quindi verificare con attenzione l’importo effettivamente disponibile nel cassetto fiscale, per evitare il rigetto del modello.