Assegni familiari per chi convive con il datore di lavoro

di Teresa Barone

1 Agosto 2025 10:28

logo PMI+ logo PMI+
La convivenza di fatto con il datore di lavoro non preclude l’accesso all’Assegno per il Nucleo Familiare: cosa dice la Corte Costituzionale.

Si ha diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare in caso di convivenza di fatto con il datore di lavoro, purché non sia stato siglato un contratto di convivenza.

Si è espressa in tal modo la Corte Costituzionale, che con la sentenza 120/2025 depositata in data 22 luglio ha sottolineato come la convivenza di fatto con il datore di lavoro non escluda, per il lavoratore subordinato, il diritto a percepire l’ANF.

Secondo i giudici, infatti, la fruizione dell’Assegno per il Nucleo Familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, ai parenti e agli affini non oltre il terzo grado che siano con lui conviventi. Non è incluso nel divieto, invece, il convivente di fatto, che quindi può beneficiare della prestazione economica:

la mancata esclusione dell’ANF in caso di convivenza di fatto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro è, in realtà, giustificata dal fatto che, nella disciplina dell’ANF, il nucleo non include il convivente di fatto del lavoratore, salvo il caso di stipulazione del contratto di convivenza.

Naturalmente devono essere rispettati anche tutti gli altri requisiti del caso: oltre alla stabile convivenza, il reddito del nucleo familiare deve soddisfare le soglie previsti dalla normativa di riferimento.