Può essere legittimo il licenziamento di un lavoratore che utilizza i permessi della Legge 104 anche per attività di svago invece che di cura del familiare: lo ha stabilito una nuova sentenza della Corte di Cassazione, anche se il contratto di lavoro di riferimento prevedeva sanzioni meno pesanti.
La valutazione da parte del giudice di una condotta particolarmente grave può far scattare provvedimenti più rigidi, come nel caso in questione.
Licenziamento per abuso di permessi 104
Il principio di base è rappresentato dal fatto che i permessi legge 104 devono necessariamente essere utilizzati per la finalità prevista. Ovvero, l’assistenza a un familiare disabile.
Il riferimento normativo è l’articolo 33 della Legge 104/1992, in base al quale i dipendenti hanno diritto a tre giorni al mese coperti da contribuzione figurativa per assistere una persona con disabilità grave accertata (la disposizione legislativa stabilisce con precisione anche i gradi parentela che consentono l’utilizzo di questi permessi).
Ebbene, la sentenza stabilisce che può anche non esserci una precisa coincidenza temporale fra orari del permesso e tempo trascorso in attività di caregiver ma, come nel caso specifico, la maggior parte del tempo coperto dai permessi non può essere impiegata per attività diverse da quelle di assistenza.
Questo punto, secondo l’ordinanza, è un elemento che può giustificare il licenziamento (soprattutto laddove sia comprovata l’attività di puro svago svolta durante i permessi ex lege 104), ricorrendo ad un provvedimento ancor più grave delle sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale applicato.