Da mercoledì 16 settembre aumentano interessi e sanzioni sui debiti contributivi INPS. La Circolare INPS n. 98/2026 recepisce la decisione BCE che innalza il costo sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Sale dunque il tasso di dilazione e differimento per imprese, autonomi e datori di lavoro, così come anche la sanzione civile per omissione contributiva. In sintesi:
- il tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali sale dal 2,40% al 2,65%;
- l’interesse di dilazione INPS per le nuove rateazioni dei debiti contributivi sale al 4,65% annuo;
- l’interesse di differimento sale al 4,65% dalla contribuzione relativa ad agosto 2026;
- la sanzione civile per omissione contributiva sale all’8,15% annuo;
- i piani già emessi e notificati con il tasso precedente continuano secondo le condizioni originarie.
- Nuovi tassi INPS dal 16 settembre 2026
- Rateazioni INPS al 4,65%
- Differimenti contributivi al 4,65%
- Sanzioni civili all’8,15% per omissione contributiva
- Ravvedimento INPS al 2,65% entro 120 giorni
- Evasione contributiva con sanzione al 30%
- Procedure concorsuali con parametro al 2,65%
- Rate fino a 60 mesi per i debiti contributivi
- Piani già notificati senza ricalcolo
- Rata o pagamento immediato
Nuovi tassi INPS dal 16 settembre 2026
La Circolare INPS n. 98 dell’11 settembre 2026 aggiorna interessi di dilazione, interessi di differimento e sanzioni civili in seguito al rialzo deciso dalla Banca Centrale Europea. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali sale dal 2,40% al 2,65% con decorrenza dal 16 settembre 2026.
La variazione incide sui debiti contributivi INPS non ancora regolarizzati, sulle nuove domande di rateazione, sui differimenti autorizzati e sulle sanzioni previste dall’articolo 116 della Legge n. 388/2000.
Rateazioni INPS al 4,65%
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili sale al 4,65% annuo. Il nuovo tasso si applica alle domande di rateazione presentate dal 16 settembre 2026.
Il valore deriva dal tasso BCE del 2,65% maggiorato di due punti, secondo la disciplina introdotta dall’articolo 14 del DL n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026. Il taglio della maggiorazione sulle dilazioni contributive da sei a due punti continua quindi a contenere il costo delle nuove rateazioni rispetto alla disciplina precedente.
Differimenti contributivi al 4,65%
L’interesse di differimento sale al 4,65% annuo dal 16 settembre 2026. La nuova misura riguarda i provvedimenti con cui l’INPS autorizza il rinvio del termine di versamento dei contributi.
Per i differimenti contributivi, il tasso del 4,65% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026, secondo quanto stabilito dalla Circolare INPS n. 98/2026.
Sanzioni civili all’8,15% per omissione contributiva
Per il mancato o ritardato pagamento dei contributi, la sanzione civile sale all’8,15% annuo. L’aliquota deriva dal tasso BCE del 2,65% maggiorato di 5,5 punti, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000.
La sanzione per omissione contributiva riguarda i contributi il cui ammontare risulta dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie presentate nei termini. Il limite massimo della sanzione è pari al 40% dei contributi o premi non versati entro la scadenza prevista.
Ravvedimento INPS al 2,65% entro 120 giorni
Il ravvedimento operoso INPS consente di applicare dal 16 settembre il solo tasso del 2,65% quando l’omissione è regolarizzata entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni o richieste degli enti impositori.
In presenza di questi requisiti viene esclusa la maggiorazione di 5,5 punti prevista per l’omissione ordinaria. Il ravvedimento operoso INPS per omissioni contributive può quindi ridurre sensibilmente il costo della regolarizzazione rispetto all’aliquota ordinaria dell’8,15%.
Evasione contributiva con sanzione al 30%
Per l’evasione contributiva la sanzione ordinaria è pari al 30% annuo, entro il limite massimo del 60% dei contributi o premi non corrisposti. La fattispecie riguarda, fra gli altri casi, denunce omesse o non veritiere e occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni o redditi rilevanti ai fini contributivi.
La Circolare INPS n. 98/2026 aggiorna anche le sanzioni in caso di denuncia spontanea dell’evasione. Se la situazione debitoria è denunciata entro dodici mesi e il versamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni, l’aliquota è dell’8,15%; con pagamento entro 90 giorni dalla denuncia sale al 10,15%.
Procedure concorsuali con parametro al 2,65%
Nelle procedure concorsuali, dal 16 settembre 2026 la riduzione delle sanzioni civili per omissione viene calcolata sul tasso BCE del 2,65%, superiore all’interesse legale dell’1,60% previsto per il 2026.
Per l’evasione contributiva la sanzione ridotta nelle procedure concorsuali è invece pari al tasso BCE maggiorato di due punti, quindi al 4,65%. La riduzione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi e delle spese. Il tasso di interesse legale 2026 è fissato all’1,6%.
Rate fino a 60 mesi per i debiti contributivi
Il rialzo dei tassi interessa anche le nuove domande presentate nell’ambito della rateizzazione dei debiti contributivi INPS fino a 60 rate. La disciplina consente fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500mila euro e fino a 60 rate per importi superiori, in presenza di una temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria.
La dilazione INPS riguarda i debiti contributivi ancora in fase amministrativa e deve comprendere l’intera esposizione maturata verso le Gestioni dell’Istituto alla data della domanda.
Piani già notificati senza ricalcolo
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al precedente tasso del 4,40% non subiscono modifiche. Il nuovo interesse di dilazione del 4,65% riguarda le domande presentate dal 16 settembre 2026.
La tabella delle aliquote in vigore dal 16 settembre evidenzia l’effetto del rialzo BCE su tutte le fattispecie legate al parametro di riferimento:
| Costi INPS dal 16 settembre | Aliquota |
|---|---|
| Interesse di dilazione | 4,65% |
| Interesse di differimento | 4,65% |
| Sanzione per omissione contributiva | 8,15% |
| Ravvedimento entro 120 giorni | 2,65% |
| Evasione contributiva ordinaria | 30% |
| Denuncia spontanea evasione con pagamento entro 30 giorni | 8,15% |
| Denuncia spontanea evasione con pagamento entro 90 giorni | 10,15% |
| Procedure concorsuali per omissione | 2,65% |
| Procedure concorsuali per evasione | 4,65% |
Rata o pagamento immediato
Dal 16 settembre le nuove rateazioni INPS costano di più delle domande presentate fino al 15 settembre. L’onere è comunque inferiore a quello previsto prima della riduzione da sei a due punti della maggiorazione applicata al tasso BCE.
Quando il debito deriva da una semplice omissione e sono rispettati i requisiti previsti dalla legge, il ravvedimento entro 120 giorni al 2,65% offre un trattamento più favorevole rispetto alla sanzione ordinaria dell’8,15%. Per le rateazioni occorre rispettare sia le rate concordate sia la contribuzione corrente: l’omesso o parziale pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, determina la revoca della dilazione.