Ticket licenziamento NASpI senza sconti: nuovi importi e regole

di Alessandra Gualtieri

Ticket licenziamento: aggiornati i massimali per il contributo INPS obbligatorio per imprese che licenziano: maggiori e regole particolari, caso per caso.

Con la Circolare n. 137/2021 l’INPS fornisce una sintesi aggiornata alle regole 2021 per le modalità di calcolo del contributo di licenziamento obbligatorio (ticket licenziamento NASpI) dovuto in tutti i casi d’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (comprese le adesioni ad accordi collettivi aziendali per incentivo all’esodo con riconoscimento NASpI), ad eccezione dei casi di dimissioni, risoluzioni consensuali, imprese che cessano l’attività ricorrendo alla CIGS e di contratto di espansione.

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Calcolo importo del ticket licenziamento

L’importo del ticket di licenziamento (che finanzia il sussidio di disoccupazione) è pari al 41% del massimale mensile ASpI/NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, deve essere  versato in unica soluzione entro la scadenza per il versamento della denuncia successiva al mese di interruzione del rapporto di lavoro. Per le frazioni di anno si paga in misura mensile (si divide per 12). Invece, anche se il rapporto di lavoro è in part-time, il contributo è dovuto comunque in misura piena. In caso di licenziamento collettivo si moltiplica per tre la misura del contributo se la gestione degli esuberi non sia stata oggetto di accordo sindacale, con la considerazione che si applica comunque l’aliquota dell’82% del massimale mensile per le aziende in CIGS che effettuino licenziamenti collettivi.

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Massimali aggiornati

Gli importi vanno rivalutati ogni anno sulla base del tasso ISTAT. L’INPS fornirà successivamente le istruzioni per regolarizzare il pagamento del contributo versato in misura superiore o inferiore al dovuto.

Anno Retribuzione imponibile Massimale
2013 (ASpI) 1.180,00 1.152,90
2014 (ASpI) 1.192,98 1.165,58
2015 (ASpI) 1.195,37 1.167,91
2015 (NASpI) 1.195,00 1.300,00
2016 (NASpI) 1.195,00 1.300,00
2017 (NASpI) 1.195,00 1.300,00
2018 (NASpI) 1.208,15 1.314,30
2019 (NASpI) 1.221,44 1.328,76
2020 (NASpI) 1.227,55 1.335,40
2021 (NASpI) 1.227,55 1.335,40