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Isopensione e contratto di espansione a confronto

di Noemi Ricci

Pubblicato 25 Maggio 2021
Aggiornato 15 Giugno 2021 11:56

Pensione anticipata: confronto tra i requisiti di lavoratori e aziende che intendano fruire dei contratti di espansione o isopensione.

In attesa della prossima Rifoma pensioni, attualmente sono in vigore diversi modi per andare in pensione anticipata, a patto di essere in possesso di determinati requisiti. Tra i vari modi oggi possibili per uscire dal mondo del lavoro in anticipo vediamo un confronto tra dueopzioni che prevedono l’aiuto dell’azienda: isopensione e contratto di espansione.

Isopensione

L’isopensione è una prestazione di accompagnamento alla pensione istituita dalla Legge Fornero (articolo 4, comma 2, legge 28 giugno 2012, n. 92). Un incentivo all’esodo pagato dall’azienda, che copre stipendio e contributi fino a maturazione della pensione vera e propria, ottenendo un vantaggio in termini di ricambio generazionale, prorogato al 2023 dalla Legge di Bilancio 2021.

Contratto di espansione

I contratti di espansione sono stati introdotti di recente, in via sperimentale, dal Decreto Crescita. Si tratta di uno  scivolo pensionistico inizialmente riservato alle grandi imprese, poi esteso dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle medie imprese e che ora si vuole potenziare per garantire una flessibilità di uscita dal mondo del lavoro ad una più ampia platea di lavoratori. All’azienda viene consentito il licenziamento dei dipendenti prossimi alla pensione (di vecchiaia o anticipata) e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, e a ridurre l’orario di lavoro agli altri lavoratori, in cambio di formazione e di nuove assunzioni.

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Pensione: con quanti anni di anticipo?

Previo accordo con l’azienda e con i sindacati, grazie all’isopensione, i lavoratori prossimi al pensionamento possono andare in pensione fino a 7 anni prima rispetto ai requisiti normalmente previsti dalla Legge Fornero, per la pensione anticipata o di vecchiaia. Fino al 31 dicembre 2017 l’incentivo all’esodo Fornero riguardava solo i lavoratori in possesso dei requisiti per ottenere la pensione (vecchiaia o anticipata) entro i successivi quattro anni. Fino al 2023 le maglie saranno più larghe (7 anni), per poi tornare a 4 anni dal 1° gennaio 2024. Con il contratto di espansione, lo scivolo per i dipendenti è pari al massimo a 60 mesi per la pensione di vecchiaia o anticipata (5 anni).

Accompagnamento pensione: a quanto ammonta l’indennità

Per quanto riguarda l’isopensione, i lavoratori ai quali mancano al massimo sette anni per maturare il diritto a una pensione di vecchiaia o anticipata ricevono un’indennità da parte dell’azienda pari allo stesso importo di quella che sarebbe stata la pensione calcolata al momento dell’anticipo del pensionamento. In realtà l’azienda versa mensilmente all’INPS le somme per pagare al lavoratore la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. La prestazione non è reversibile, eventualmente ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta in base alla normativa vigente.

Analogamente, con il contratto di espansione l’azienda si fa carico di versare al lavoratore un’indennità pari al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto stesso. La prestazione è corrisposta per 13 mensilità, versate il primo giorno bancabile di ciascun mese, e viene assoggettata alla tassazione ordinaria, con applicazione d’ufficio della detrazione per redditi spettante. L’indennità è compatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa.

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Quali aziende?

Possono fruire dell’isopensione i lavoratori prossimi al pensionamento occupati presso aziende:

  • di qualunque settore di attività, che impieghino mediamente più di 15 dipendenti;
  • che abbiano previsto dei piani di esubero di personale;
  • che abbiano sottoscritto un accordo aziendale con i sindacati, individuando lavoratori e condizioni dei licenziamenti con riconoscimento delle indennità di accompagnamento alla pensione. L’accordo deve essere validato dall’INPS mediante specifica istruttoria;
  • che accompagnino la domanda con fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità finanziaria per tutta la durata dell’operazione di esodo.

Nel 2021 possono accedere ai contratti di espansione le aziende con almeno 500 unità, o anche 250 in alcuni casi particolari (nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi), qualora si preveda anche il riconoscimento di un’indennità di accompagnamento alla pensione (compresa contribuzione correlata). L’azienda deve essere interessata da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale da determinare, in tutto o solo in parte, la modifica dei processi aziendali, un progresso e lo sviluppo tecnologico dell’attività svolta.

Anche in questo caso viene richiesto un accordo con i sindacati. Il contratto di espansione deve essere sottoscritto dal Ministero del Lavoro. L’azienda è obbligata a indicare nel contratto di espansione una programmazione delle assunzioni per le nuove professionalità e un progetto formativo e di riqualificazione del personale dipendente. Anche in questo caso il datore di lavoro è obbligato a presentare fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità delle indennità di cui si fa carico.

Quali lavoratori?

I lavoratori interessati dall’esodo volontario con isopensione sono quelli che nel giro di 84 mesi (7 anni) matureranno il diritto a conseguire una pensione, tenuto conto degli eventuali incrementi alla speranza di vita. Sono esclusi da questa misura i lavoratori già titolari di pensione d’invalidità o di assegno ordinario d’invalidità, come precisato nella circolare INPS n. 119/2013.

I dipendenti per i quali si chiede l’esodo anticipato con il contratto di espansione devono essere assunti a tempo indeterminato e devono concordare l’uscita entro il 30 novembre 2021. Sono ammessi anche dirigenti e apprendistati di cui all’articolo 41, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 81/2015. In particolare possono prestare il consenso al pre-pensionamento con contratto di espansione i lavoratori che:

  • si trovino a non più di cinque anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata;
  • abbiano maturato il requisito minimo contributivo (20 anni per la pensione di vecchiaia e 37/36 anni e 10 mesi per la pensione anticipata se uomini/donne).