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Pensione anticipata: cosa cambia da contributivo a misto

di Anna Fabi

17 Febbraio 2021 13:30

Pensione anticipata: requisiti a confronto tra coloro che rientrano nel sistema contributivo puro e in quello misto, importo dell'assegno e decorrenza.

Per chi si chiede come poter andare in pensione il più presto possibile, magari prima che il Governo attui una nuova riforma delle pensioni non necessariamente più favorevole rispetto all’attuale sistema previdenziale, la prima cosa da fare è vagliare le varie formule disponibili. Tra le diverse strade percorribili per arrivare all’agognata pensione, certamente quella che più fa gola è la pensione anticipata con le regole Fornero, che permette di ritirarsi prima ma a volte comporta una penalizzazione sull’importo dell’assegno. Dopo aver già analizzato le differenze tra requisiti, tra pensione anticipata standard uomo/donna e quella tra dipendenti autonomi, mettiamo adesso a confronto anche tra l’assegno pensionistico calcolato con il sistema contributivo e quello calcolato con il sistema misto.

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Sistema di calcolo pensione

A seguito della riforma Dini il sistema di calcolo della pensione si differenzia quindi in base all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995:

  • a chi poteva all’epoca della riforma contare su almeno 18 anni di contribuzione si applicava il tradizionale criterio retributivo, limitato poi all’anzianità acquisita sino al 31 dicembre del 2011, legato agli stipendi degli ultimi anni;
  • per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è il misto: retributivo per l’anzianità maturata sino al 1995 e contributivo per i periodi di attività successivi;
  • per i nuovi assunti dal primo gennaio 1996, si applica invece il solo criterio contributivo.

=> Calcolo pensione con sistema retributivo, contributivo o misto

Dunque dal 1995 gli assegni delle pensioni si misurano sulla base dei contributi versati: al momento della pensione la dote accumulata da ogni lavoratore si trasforma in rendita mensile applicando un coefficiente che tiene conto dell’età e delle aspettative di vita. La determinazione dell’importo della pensione con il sistema contributivo si basa dunque sul montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali ai quali sarà applicato il coefficiente di trasformazione. In pratica:

  • per ogni anno di lavoro viene accantonata una somma determinata applicando l’aliquota di computo sul reddito imponibile, mentre per gli iscritti alla Gestione Separata determinata annualmente;
  • a fine anno la contribuzione ottenuta si rivaluta al tasso di capitalizzazione, dato dalla variazione media del PIL del quinquennio precedente, calcolato dall’ISTAT.

=> Riforma Pensioni: bocciato il ricalcolo contributivo

Pensione anticipata standard 2021

Nel 2021 e fino al 2026 si potrà andare in pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica e dal sistema di calcolo della pensione, con:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, dipendenti e autonomi, privati e pubblici;
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, dipendenti e autonome, nel pubblico o nel privato.

L’adeguamento degli anni contributivi alle speranze di vita è stato bloccato fino al 2026 dal decreto 4/2019, che però ha introdotto una finestra mobile di tre mesi per poter effettivamente andare in pensione anticipata.

Pensione anticipata contributiva 2021

Chi rientra nel sistema interamente contributivo ha un’opzione di pensione anticipata in più e può ritirarsi dal lavoro con 64 anni di età e 20 anni di contributi, a patto di aver maturato un assegno previdenziale di importo pari o superiore a 2,8 volte l’assegno sociale (comma 11, articolo 24, dl 201/2011).

Rientrano nel sistema contributivo i lavoratori che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;
  • con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, purché abbiano anche 15 anni di contribuzione versata, di cui 5 successivi al 1995.

A tale prestazione, peraltro, non si applica alcuna finestra mobile per l’erogazione del rateo pensionistico.