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CIGD per aziende con più sedi: istruzioni INPS

di Anna Fabi

20 Luglio 2020 14:49

In arrivo procedura per aziende plurilocalizzate che chiedono la cig in deroga Covid 19 prevista dal dl Rilancio: termini e istruzioni INPS.

Le imprese con stabilimenti o uffici in almeno cinque Regioni che vogliono chiedere le nove settimane aggiuntive di cassa integrazione in deroga previste dal decreto Rilancio presentano la domanda direttamente all’INPS.

Se però non hanno ancora utilizzato per intero il periodo già previsto dal Cura Italia, che è necessario terminare prima di chiedere la nuova cigd con causale Covid 19, allora la domanda per i periodi precedenti va ancora presentata al ministero del Lavoro.

Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS 2856/2020.

«Per i datori di lavoro con unità produttive situate in cinque o più Regioni o Province autonome – si legge -, per i quali era stato il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ad autorizzare, con specifici decreti, le prime settimane di CIG in deroga, il decreto interministeriale 9/2020 ha previsto che la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avvenga direttamente all’Istituto».

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Questo vale anche per le imprese che hanno ricevuto la prima autorizzazione dal ministero, e che ora vogliono la proroga per le ulteriori settimane di cassa integrazione previste dal dl Rilancio: la nuova cigd va chiesta direttamente all’INPS, seguendo una procedura che verrà rilasciata dall’istituto il 24 luglio 2020 con la pubblicazione di uno specifico messaggio di istruzioni tecniche.

Attenzione, però: nel caso in cui a questi datori di lavoro siano stati autorizzati periodi di cigd inferiori a quelli spettanti in base al Cura Italia, la domanda per il completamento va presentata ancora al ministero, prima di chiedere all’INPS le 9 settimane aggiuntive.

I termini per la presentazione delle domande sono quelli già indicati dall’INPS con messaggio 2489/2020, per tutte le forme di cig con causale Covid 19: le imprese hanno 15 giorni di tempo dall’inizio del periodo di cig. In sede di prima applicazione, per le imprese plurilocalizzate, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura.

Quindi, per fare un esempio. cig in deroga iniziata a metà giugno. in considerazione del fatto che la procedura per la domanda sarà disponibile solo il 24 luglio, la domanda si potrà presentare all’INPS entro l’8 agosto.

Infine, ricordiamo che queste imprese possono anticipare al dipendente il 40% della cig in deroga, recuperano poi la somma con conguaglio contributivo. In questo caso (richiesta di pagamento diretto con anticipo), l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione del 40% entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

Tutte le altre istruzioni (termini di pagamento, saldo) sono già state fornite al paragrafo 4 del citato messaggio 2489/2020, e dalla circolare n. 78/2020. Molto in sintesi, il datore di lavoro oltre ad anticipare il 40% deve presentare all’INPS il modello “SR41” entro la fine del mese successivo a quello in cui è utilizzata la cig in deroga, per consentire all’istituto il pagamento del saldo. Decorsi questi termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro.