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Integrazione salariale: tutte le nuove regole in vigore

di Anna Fabi

16 Luglio 2020 14:52

Panoramica INPS delle novità legislative in materia di integrazione salariale alla luce delle ultime disposizioni normative in ambito Covid.

Sostanzialmente, le regole per la cassa integrazione in deroga con causale Covid 19, modificate dal dl Rilancio, che ha concesso anche in questo caso ulteriori nove settimane dopo l’analogo periodo già previsto dal Cura Italia, sono molto simili a quelle previste per la cig ordinaria.

Soprattutto in considerazione della nuova procedura di domanda, che le imprese presentano direttamente all’INPS (senza più il passaggio dalle Regioni). Tutte le indicazioni operative sono riassunte nella circolare dell’istituto previdenziale 86/2020.

Le imprese devono presentare domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se questa data è anteriore al 17 giugno (entrata in vigore del dl 52/2020), il termine è automaticamente spostato al 17 luglio.

Attenzione: le domande per utilizzare invece le nove settimane di cassa integrazione in deroga con causale Covid 19 previste dal Cura Italia non si possono più presentare, i termini sono scaduti il 15 luglio. La precisazione è importante perché comporta l’impossibilità di utilizzare anche le ulteriori nove settimane di cig in deroga per queste imprese.

Il dl 34/2020, che istituisce le nove settimane aggiuntive, con un meccanismo 5+4 poi modificato dal successivo dl 52/2020, prevede che questo secondo periodo di cig si possa richiedere, e utilizzare, esclusivamente nel caso in cui siano già state interamente usate le nove settimane istituite dal Cura italia. Quindi, le imprese che non hanno ancora richiesto questo ammortizzatore sociale, e non possono più farlo perché come detto sono scaduti i termini, non potranno nemmeno richiedere la cig ulteriore prevista dal dl Rilancio.

=> Cassa integrazione in deroga: cambia il calcolo settimane

Se però il datore di lavoro ha presentato domanda per un trattamento diverso dalla cigd, pur avendo diritto a quest’ultima forma di ammortizzatore, può rimediare presentando nuova domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

La domanda, che si può presentare dallo scorso 18 giugno, è disponibile sul portale INPS, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Deve essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

Il combinato dei diversi provvedimenti che si sono succeduti, è così riassumibile: ci sono altre nove settimane di cig in deroga oltre alle nove già previste dal Cura Italia. Bisogna utilizzarle entro il 31 ottobre 2020. Era stato in un primo tempo previsto un meccanismo per cui di queste nove settimane, cinque dovevano essere utilizzate entro il 31 agosto e le altre quattro dal primo settembre al 31 ottobre. Questo vincolo è stato eliminato dal dl 52/2020. Resta però la necessità per chiedere le ultime quattro settimane, di aver interamente utilizzato le altre 15 settimane con causale Covid 19.