Assegno di ricollocazione dopo crisi aziendale

di Barbara Weisz

12 Giugno 2018 12:49

Utilizzo anticipato dell'assegno di ricollocazione per lavoratori coinvolti in crisi aziendali: modulo di accordo, domanda, tempistiche e regole nella circolare ANPAL.

La nuova circolare ANPAL 11/2018 enuncia Criteri e modalità di accesso anticipato all’assegno di ricollocazione per lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero. Si tratta dunque di un caso particolare, con una procedura ad hoc.

E’ il lavoratore a presentare domanda all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in presenza dei requisiti richiesti, in applicazione dell‘articolo 24-bis, comma 1, dlgs 148/2015, che attiva l’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.

Le parti siglano un accordo su un piano di ricollocazione dei lavoratori, indicando ambiti aziendali e profili professionali a rischio esubero. L’accordo, redatto in base al modello allegato alla circolare, è contenuto nel verbale della procedura di consultazione per il ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale.

C’è un periodo transitorio, fino al 30 settembre 2018, durante il quale accordo di ricollocazione e verbale di consultazione possono risultare distinti, e temporalmente successivi. In questo caso, le parti devono riattivare il confronto al ministero del Lavoro o alla Regione. Entro 7 giorni dalla firma dell’accordo, il datore di lavoro invia la comunicazione all’ANPAL.

In ogni caso, entro 30 giorni dall’accordo, il lavoratore che ne ha diritto presenta all’ANPAL la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione. In pratica, possono presentare domanda i lavoratori a rischio esubero coinvolti in piani di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Escluso il ricorso all’accordo di ricollocazione se l’intervento straordinario di integrazione salariale è determinato da contratto di solidarietà.

L’assegno prevede un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, di durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un minimo di 6 mesi. Il servizio è prorogabile di 12 mesi se non è stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno.

Il programma deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione, quindi le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. Può prevedere azioni di mantenimento e sviluppo delle competenze, anche in collaborazione con i centri per l’impiego, e con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Ai lavoratori ammessi anticipatamente all’assegno a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. I lavoratori ammessi possono liberamente rifiutare offerte senza conseguenze sull’integrazione salariale percepita.

Se invece, nel periodo di assistenza intensiva alla ricollocazione, accettano un nuovo contratto di lavoro, scatta un duplice beneficio:

  • esenzione dal reddito imponibile IRPEF delle somme legate alla cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità di trattamento di fine rapporto (le eventuali ulteriori somme pattuite non hanno l’incentivo fiscale);
  • contributo mensile versato dall’INPS pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il datore di lavoro ha l’esonero dal 50% dei contributi previdenziali, fino a un tetto di 4mila 30 euro su base annua, per una durata non superiore a 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato, 12 mesi per il tempo determinato, a cui si possono aggiungere altri sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.